I messaggi whatsapp e i messaggi sms possono essere acquisiti come documento ai sensi dell’art. 234 C.p.P., (“È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo“), ovvero mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (cit. Cass., Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019). (Cass., n. 17552/2021)
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato come:
– i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 C.p.P., sicchè è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione nè la disciplina delle intercettazioni, nè quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 C.p.P., non versandosi nel caso della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione “ex post” di detti flussi (Cass., Sez, 6, n. 1822 del 12/11/2019).
Questione diversa e l’acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via “whatsapp” e registrate da uno degli interlocutori, in quanto l’utilizzabilità è condizionata all’acquisizione del supporto telematico che li contiene.
Deve, infatti, osservarsi che, per quanto la registrazione di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, atteso che l’art. 234 C.p.P., comma 1, prevede espressamente la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (in tema di registrazione fonica cfr. Cass., Sez. 1, n. 6339 del 22/01/2013; Cass., Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009), l’utilizzabilità della stessa è, tuttavia, condizionata dall’acquisizione del supporto – telematico o figurativo contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale (Cass., Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016; Cass., Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015): tanto perchè occorre controllare l’affidabilità della prova medesima mediante l’esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l’attendibilità di quanto da esse documentato. (Cass., Sez. 5, n. 49016 del 19/06/2017).