Misure cautelari in materia di violenza domestica
L’ intera disciplina sulle misure cautelari in materia di violenza domestica e di tutela dei minorenni è stata costantemente rinforzata dal succedersi degli interventi legislativi, come da ultimo con la L. n. 168 del 2023 che ha stabilito l’obbligatorietà del braccialetto elettronico nelle misure non custodiali (artt. 282-bis, comma 6, e 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.) e l’arresto obbligatorio in caso di loro violazione. Ciò è avvenuto anche a causa delle numerose condanne subite dall’Italia da parte della Corte EDU per la non adeguata protezione assicurata alle vittime di questi reati soprattutto in fase di indagini (Talpis c. Italia del 2 marzo 2017, Landi c. Italia del 7 aprile 2022; M.S. c. Italia del 7 luglio 2022; De Giorgi c. Italia del 16 luglio 2022; I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022).
L’evoluzione interpretativa in detta materia richiede di allineare le norme interne agli obblighi sovranazionali gravanti sull’Autorità giudiziaria, soprattutto alla luce della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con L. 27 giugno 2013, n. 77) imponendo, innanzitutto, che sia svolta una corretta valutazione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione dei comportamenti violenti, come sancito dall’art. 51 della Convenzione (Gestione dei rischi), senza ridimensionamento soprattutto delle violazioni degli indagati, e poi predisponendo un idoneo apparato di tutela, come previsto dall’art. 52 (Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice), che dia “priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo” (Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023,T., Rv. 285542; Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N.; Sez. 6, n. 7289 dell’11/01/2024, F.; Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, P.).
Inoltre, deve ricordarsi che l’art. 55 (Procedimenti d’ufficio o ex parte), proprio riconoscendo che la ritrattazione costituisce un esito possibile, se non addirittura certo, dovuto alle modalità insidiose, circolari e manipolatone in cui può svilupparsi la violenza domestica (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273; Sez. 6, n. 7289 dell’11/01/2024, F.; Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, 0.), impone che i procedimenti penali continuino “anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia”.
Inoltre, trattandosi di una disposizione che pone a totale carico dello Stato e delle sue istituzioni la responsabilità e l’obbligo di perseguire i reati di violenza contro le donne e i loro figli, oltre che di garantirne la sicurezza, prescinde dalla loro volontà in quanto parte dall’assunto che queste non siano libere per timore di più gravi conseguenze (Sez. 6, n. 7289 dell’11/01/2024, F.), soprattutto quando vi sia il rischio di una non efficace difesa.
E’ questo il motivo per il quale la violenza domestica, per precisa scelta di politica criminale del legislatore, non è rimessa alla disponibilità di chi ne è vittima sia per la condizione di vulnerabilità relazionale (oggettiva o soggettiva) in cui potrebbe trovarsi; sia per evitare che le si possa ripercuotere contro sollecitando minacce dell’autore affinché questo avvenga; sia per la inviolabilità dei diritti che lede; sia per la valutazione di particolare gravità delle condotte che meritano di essere soggette alla repressione penale; sia per la ciclicità che connota questo reato, con violenze che, dopo periodi di quiete, capaci di confondere la vittima, riprendono con maggiore crudeltà.
Nel delitto di violenza domestica, dunque, le ritrattazioni della persona offesa, così come le remissioni di querela, soprattutto ai fini della valutazione del rischio da parte dell’Autorità giudiziaria, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono essere addirittura sintomatiche del contrario ovverosia dell’esposizione della vittima alla prosecuzione o all’aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie o condizionamenti (Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N.; Sez. 6, n. 7289 dell’11/01/2024, F.; Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, O.; Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, P.; Sez. 3, n. 32379 dell’11/05/2021, S.) a maggior ragione quando le persone offese siano minorenni o donne con prole minorenne.
Né può valere a ridimensionare le esigenze cautelari la circostanza che le donne vittime di violenza e i loro figli si trovino in una struttura protetta, attesa la natura del tutto eccezionale e provvisoria di detta condizione. Infatti, è escluso dall’ordinamento interno ed internazionale, oltre che dalla logica giuridica, che le persone offese di violenza domestica subiscano una qualsiasi forma di limitazioni della loro libertà personale o altro pregiudizio per effetto della denuncia del delitto, anche sotto forma di protezione quando questa determini un protratto sradicamento dal loro contesto abitativo per vivere in una casa rifugio.
Se ciò accadesse lo Stato si renderebbe responsabile della vittimizzazione secondaria nei loro confronti, nei termini delineati dalla giurisprudenza della Corte EDU (I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022) e di legittimità (Sez. 6, n. 12066, del 24/11/2023, dep. 2024, T.; Sez. U civ., n.35110 del 17/11/2021, Rv. 662942, parr. 5.3.7.4. e 5.3.7.5.), vietata non solo dalle norme sovranazionali (Par. 52 e art. 12 della Direttiva 2012/29/UE; artt. 15, par. 1, 18, par.3, 42 della Convenzione di Istanbul), ma dall’ intero apparato processuale penale e civile interno.
Proprio nella logica di evitare che le istituzioni si rendano responsabili di produrre conseguenze dannose per chi denuncia condotte maltrattanti, la Corte ha già precisato che l’autorità giudiziaria è tenuta a tutelare la vittima non affidandosi alle iniziative da questa adottate per arginare o ad escludere il rischio di reiterazione del delitto ai suoi danni, anche trovando rifugio in un centro antiviolenza, ma intervenendo esclusivamente sull’autore del reato affinché non commetta ulteriori condotte illecite (Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N.).
Detti principi valgono a maggior ragione quando, come nella specie, le vittime siano minorenni in quanto l’art. 22, par. 4, della Direttiva 2012/29/UE le ritiene portatrici di esigenze specifiche di protezione, prima tra tutte quella di mantenere il loro contesto abitativo e la continuità con il loro ambiente (di scuola, di gioco, di affetti, di amicizie, di abitudini, ecc.), “essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni“, tanto da imporre all’ interprete una precisa regola di giudizio, che permea l’ intero ordinamento, interno ed internazionale, del best interest of the child (Sez. 6, n.20004 del 12/03/2024, S., Rv. 286478) secondo cui “un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore” (art. 56, par. 1, della Convenzione di Istanbul).
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza 28/10/2024, n. 39562
