Modifica del programma di trattamento concordato
Il programma di trattamento concordato può essere modificato dal giudice con il provvedimento di ammissione alla messa alla prova?
L’art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell’articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato.
In più occasioni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, atteso il tenore della norma, tale possibilità di integrazione o di modifica è espressamente subordinata al previo consenso dell’imputato (sul punto Cass., Sez. 4, n. 27249 del 15/09/2020, Palarchi, Rv. 279554; Sez. 5, n. 4761 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278306, fattispecie in cui era stato aggiunto un obbligo risarcitorio).
Nel caso di specie il giudice aveva modificato il programma di trattamento concordato con riferimento all’obbligo risarcitorio: il programma scritto prevedeva infatti un obbligo risarcitorio in misura ridotta, ragguagliato alla effettiva possibilità di adempimento dell’imputato, prescrizione in astratto modificabile soltanto con l’accordo di quest’ultimo o del suo procuratore speciale.
Tale obbligo è stato invece reso più gravoso dal giudice, in via officiosa e senza l’assenso dell’interessato, posto che il pagamento di un importo in misura superiore, implica per il periodo di La conseguente violazione dell’art. 464-quater cod. proc. pen. integra una lesione del diritto di difesa di interloquire sull’aggravamento in concreto disposto e, dunque, una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente eccepita con il ricorso in esame.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 n. 19955 del 2024