Nuova previsione di un termine di decadenza
La nuova previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore può avere effetto retroattivo?
In particolare, venendo in rilievo un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell’incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente, si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell’entrata in vigore della legge che l’abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.
Tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale, e, dall’altro, quella di tutelare l’interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).
La decadenza è evitata dalla proposizione dell’azione giudiziaria o dalla domanda amministrativa?
In merito, deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell’azione giudiziaria, essendo questo l’atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque -secondo i principi generali in materia di decadenza- il solo atto che possa impedire la decadenza.
Secondo i principi generali, poi, la decadenza -una volta maturata- copre ogni questione, e dunque inibisce la riliquidazione ulteriore, quale che sia la ragione invocata dalla parte alla base della stessa.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. L n. 17430 del 2021