La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la modifica del programma di trattamento da parte del Giudice, finalizzato alla richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, in assenza del consenso dell’imputato, sulla base di quanto disposto dall’art. 464 quater, comma 4, C.p.P.
Invero, l’art. 464 quater, comma 4, C.p.P. stabilisce che il giudice “può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato“; di conseguenza, laddove intenda apportare modifiche al programma di trattamento, il giudice deve preventivamente interpellare l’imputato al fine si acquisirne il consenso, che deve ritenersi vincolante, sia alla luce dell’inequivoco tenore della disposizione, sia in considerazione della struttura dell’istituto, che è rimesso all’iniziativa dell’imputato e nell’ambito del quale il programma di trattamento deve essere elaborato d’intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna (U.E.P.E.).
Di conseguenza, in caso di mancanza di consenso alle modifiche o integrazioni, il programma, come elaborato d’intesa tra l’imputato richiedente e l’ufficio esecuzione penale esterna (U.E.P.E.), non può essere modificato e il Giudice deve decidere su di esso nella sua originaria formulazione.
Deve, pertanto, essere ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, C.p.P. in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato.
Il programma di trattamento ha base consensuale cosi come disposto dalla norma richiamata, con la conseguenza che ove manchi il consenso dell’imputato o del difensore di fiducia munito di procura speciale alla modifica del programma di trattamento disposta d’ufficio dal Giudice si verifica una palese violazione di legge, censurabile in sede di legittimità, essendo stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova sulla base di un programma di trattamento di contenuto differente rispetto a quello elaborato d’intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna (U.E.P.E.), alla cui modifica l’imputato non ha consentito.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 17869 Anno 2019