Quando le c.d. “morbose attenzioni” verso la persona “amata” possono degenerare fino ad integrare gli elementi costitutivi dell’art. 612 bis C.p.?
Giova in proposito premettere, in via generale, che con l’introduzione della fattispecie di cui all’art. 612 bis C.p. legislatore ha voluto, prendendo spunto dalla disciplina di altri ordinamenti, colmare un vuoto dì tutela ritenuto inaccettabile rispetto a condotte che, ancorché non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima.
Il legislatore ha preso atto però che la violenza (declinata nelle diverse forme delle percosse, della violenza privata, delle lesioni personali, della violenza sessuale) spesso è l’esito di una pregressa condotta persecutoria; pertanto, mediante l’incriminazione degli atti persecutori si è inteso in qualche modo anticipare la tutela della libertà personale e dell’incolumità fisiopsichica attraverso l’incriminazione dì condotte che, precedentemente, parevano sostanzialmente inoffensive e, dunque, non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante o in fattispecie per così dire minori, quali la minaccia o la molestia alle persone.
È peraltro utile ricordare come, per il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte tra quelle descritte dall’art. 612 bis C.p., come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (ex multis Cass., Sez. 5, n. 46331 del 5 giugno 2013).
Invece, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura che è indicato come l’evento naturalistico del reato, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma in esame, potendolo essere, invece, alla stregua di precetti diversi: e ciò in aderenza alla volontà del legislatore il quale, infatti, non ha lasciato spazio alla configurazione di una fattispecie solo “eventualmente” abituale (Cass., Sez. 5, n. 48391 del 24/09/2014).
Il delitto, inoltre, è configurabile anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice. (Cass., Sez. 5, n. 33563 del 16/06/2015)
Trattandosi di reato abituale è la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza ed in tal senso l’essenza dell’incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici, bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo.
È dunque l’atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è per l’appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell’evento richiesto per la sussistenza del reato. In tale ottica il fatto che tale evento si sia in ipotesi manifestato in più occasioni e a seguito della consumazione di singoli atti persecutori è non solo non discriminante, ma addirittura connaturato al fenomeno criminologico alla cui repressione la norma incriminatrice è finalizzata, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo dei disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell’art. 612 bis C.p.
Indubbiamente l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice. (Cass., Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014).
Va detto, peraltro, che, ai fini della individuazione dell’evento cambiamento delle abitudini di vita (che – come si dirà più avanti- si è verificato nel caso in esame), occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate. (Cass., Sez. 5, n. 24021 del 29/04/2014).
E’ infatti emerso, nel caso di specie, che la persona offesa, in conseguenza delle reiterate molestie subite dall’imputato, aveva avvertito un forte senso di ansia e si era sentita perseguitata, tanto da dover modificare le proprie abitudini di vita: infatti si era vista costretta a causa delle morbose attenzioni dell’imputato ad uscire di casa sempre accompagnata dal marito o dalle amiche, anche per espletare le normali attività quotidiane. (Cass. n. 45453/2015)
Peraltro, nel caso di specie, non ci sono dubbi anche sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato contestato.
In proposito, va detto che, trattandosi di reato abituale di evento, il dolo è da ritenersi senz’altro unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica; ma ciò non significa affatto che l’agente debba rappresentarsi e volere fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi, ben potendo il dolo realizzarsi in modo graduale e avere ad oggetto la continuità nel complesso delle singole parti della condotta.
Si tratta, peraltro, di dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (Cass., Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014). (Cass. n. 45453/2015)