Motivi “nuovi” di appello
L’art. 585 c.p.p. al comma 4 stabilisce che i motivi “nuovi” (in particolare motivi connessi ai capi già impugnati nell’atto principale), possono essere presentati nella cancelleria del giudice dell’impugnazione fino a quindici giorni prima dell’udienza. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi. (È inammissibile utilizzare i motivi nuovi per contestare capi di sentenza non inclusi nell’atto di appello principale, rispettando il principio della “consumazione dell’impugnazione“).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di termini per l’impugnazione, la facoltà dell’impugnante di presentare motivi “nuovi” incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, con la conseguenza che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Cass., Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv., 280294-01; Cass., Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301-01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 11602 del 2026
