Nesso di causalità tra i comportamenti dei coniugi e l’intollerabilità della convivenza
(secondo i principi di cui agli artt. 143 e 151, secondo comma, C.c.)
La pronuncia di addebito presuppone, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, una valutazione complessiva del comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, nonché l’accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari ai doveri coniugali, in nesso causale con il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza.
Secondo i principi vigenti in materia di riparto probatorio, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio
In tema di addebito della separazione, l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest’ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. n. 20866/2021).
Nel caso di specie la Corte d’appello si è attenuta ai principi di diritto suesposti, con riguardo alla necessità della valutazione del comportamento complessivo dei coniugi ai fini del riconoscimento dell’addebito e anche con riferimento alla distribuzione dell’onus probandi. In particolare, la Corte territoriale ha tenuto conto sia delle criticità del rapporto preesistenti, sia dei fatti accertati a carico dell’odierna ricorrente sul perdurare del vincolo matrimoniale e ha escluso che le circostanze addotte dalla ricorrente fossero state la causa scatenante della crisi coniugale, in modo irreversibile, sicché la relativa valutazione, espressa, si ribadisce, con motivazione non incongrua, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Civile Sez. I, n. 4038 del 14/02/2024