Opera dell’arte cinematografica

cinematograficaTra le opere dell’ingegno di carattere creativo tutelate dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), rientrano anche le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora.

L’ art. 44 Legge 22 aprile 1941, n. 633 afferma che “Si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico”.

L’art. 45, comma 1, Legge 22 aprile 1941, n. 633. dispone che “l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli” e l’art. 46, comma 1, Legge 22 aprile 1941, n. 633 sancisce che “l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta”.

L’interpretazione della giurisprudenza di legittimità è nel senso che la legge attribuisce al produttore non il semplice esercizio di un diritto altrui, ma la titolarità di un diritto proprio, avente ad oggetto l’utilizzazione economica dell’opera, mentre ai coautori (sceneggiatore, soggettista, autore della colonna musicale, direttore artistico o regista) spettano, oltre ai diritti cosiddetti morali, quei soli diritti patrimoniali che sono ad essi espressamente riservati dalla stessa legge (in particolare, l’art. 46, comma 4, Legge 22 aprile 1941, n. 633 attribuisce all’autore della sceneggiatura e al direttore artistico il diritto di ricevere un ulteriore compenso, a talune condizioni, sempre che essi non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell’opera cinematografica; ulteriori diritti economici sono attribuiti dall’art. 46 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633, agli autori delle opere cinematografiche e assimilate).

E’ quindi necessario stabilire se nel diritto di utilizzazione economica spettante al produttore cinematografico possa o meno ricomprendersi anche le eventuali nuove forme di comunicazione al pubblico e messa in circolazione del film introdotte dal progresso tecnico.

A tal fine si deve tenere conto della espressione adoperata nell’art. 46 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, che, individuando l’oggetto del diritto spettante al produttore nello “sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta“, senza dubbio vi ricomprende ogni possibile utilizzazione economica dell’opera filmica in quanto tale (sia cinematografica che televisiva), cioè del film adoperato quale prodotto di spettacolo che adotta la tecnica della immagine in movimento capace di realizzare una realtà virtuale, appunto, in movimento, con esclusione della sola utilizzazione economica che prescinda del tutto da tale ontologica essenza dell’opera filmica.

Ed è da tempo acquisito nella giurisprudenza di merito, in accordo con la dottrina, che il diritto spettante ex lege al produttore comprende non solo la proiezione dell’opera nelle sale cinematografiche o la sua diffusione televisiva, ma qualsiasi forma di comunicazione al pubblico dell’opera nella sua forma originaria, qualunque ne sia il supporto tecnico, quindi anche a mezzo videocassette, cd e dvd.

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 16771 Anno 2012

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