Nel corso degli ultimi la normativa in materia di parchi naturali nazionali è stata profondamente innovata soprattutto a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 394 del 1991, la quale ha, tra le altre cose, introdotto il concetto di area protetta, quale centro di imputazione di una serie di valori non meramente naturalistici, ma anche culturali, educativi e ricreativi, in una corretta e moderna concezione di ambiente.
In tema di aree protette o parchi naturali nazionali, va anche ricordata la numerosa e costante giurisprudenza costituzionale relativa al riparto di competenze fra lo Stato e le regioni, nonché ai reciproci rapporti che devono ispirarsi al modello di cooperazione ed integrazione, per la realizzazione combinata ed armonica degli interessi locali e di quelli unitari della Nazione.
Parimenti numerose e consolidate sono anche le pronunce della Corte Costituzionale relative alle procedure di intesa fra i predetti enti, Stato e Regioni, nelle quali si è precisato che la nozione in questione deve intendersi come paradigma di concertazione, cui tuttavia non è possibile attribuire un contenuto di uguale spessore nelle varie ipotesi, variando esso anche a seconda delle diverse forme di partecipazione stabilite dalla legge (come nel caso ad esempio in cui la regione a statuto speciale o la provincia autonoma siano titolari principali della competenza, ovvero allorché alla stessa sia riconosciuto un ruolo di mera consultazione).
Certo è comunque che, ove sia prevista una delle figure d’intesa, l’atteggiamento delle parti deve essere “ispirato alla correttezza e all’apertura verso le posizioni altrui” mentre l’ente cui spetta esprimere il proprio consenso, in quanto titolare di un potere di effettiva partecipazione all’esercizio di una particolare competenza, deve essere coinvolto altresì nella determinazione del contenuto del provvedimento: con il conseguente necessario annullamento dell’atto adottato senza l’osservanza di tale meccanismo di collaborazione.
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 6-15 LUGLIO 1994 N. 302