La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’inammissibilità dell’istanza di ammissione alla messa alla prova nell’ambito del procedimento decreto penale di condanna senza acquisire il parere del pubblico ministero.
Ai sensi dell’art. dell’art. 464 bis Codice di procedura penale:
“Nei casi previsti dall’articolo 168 bis del codice penale l’imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione…..
All’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. ……
Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato”.
L’art. 464 bis, comma 2, C.p.P. consente di avanzare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova con l’atto di opposizione a decreto penale.
Ai fini della decisione, l’organo giudicante può acquisire le informazioni ritenute necessarie e deve acquisire il parere del Pubblico ministero, ovvero deve portare tempestivamente le stesse a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato (art. 464 bis, comma 5, C.p.P.).
Ne consegue che il giudice deve necessariamente consentire previamente alle
parti di interloquire prima di provvedere sulla richiesta di messa in prova (per analoga soluzione, in fattispecie similare relativa a richiesta di messa in prova formulata nel corso delle indagini preliminari, Cass., Sez. 4, n. 12982 del 07/12/2015).
Corte di Cassazione Sez. 4 n. 28254 Anno 2022