Partecipazione morale nel reato di violenza sessuale
La partecipazione morale nel reato di violenza sessuale è strettamente collegata alla presenza della persona indagata/imputata sul luogo del fatto – reato, senza che la stessa si dissoci dalla condotta realizzata o ancora in corso.
Sin dall’introduzione dell’art. art. 609-octies nel codice penale, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente predicato che il delitto di violenza sessuale di gruppo — il quale, per espresso dettato normativo, “consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui al’articolo 609-bis” -, plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all’accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell’illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004).
Proprio considerando la natura di fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario della fattispecie in esame si è coerentemente precisato che il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è divenuto configurabile solo nelle forme dell’istigazione, del consiglio, dell’aiuto o dell’agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all’esecuzione del reato stesso (Cass., Sez. 3, n. 42111 del 12/10/2007, dep. 15/11/2007), alla condizione che il correo non sia non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi invece, in tal caso, un contributo al delitto di violenza sessuale di gruppo (Cass., Sez. 3, n. 49723 del 29/10/2019, dep. 06/12/2019; Sez. 3, n. 26369 del 09/06/2011, dep. 06/07/2011).
In altri termini, la realizzazione di un contributo “morale“, da parte del concorrente che non realizza l’azione tipica, sul luogo e nel momento del fatto costituisce una condotta di “partecipazione” punita direttamente ai sensi dell’art. 609-octies cod. pen.
Corte di Cassazione, sentenza n. 32503 del 05 Settembre 2022
