La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si sofferma ad analizzare la problematica inerente la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria nell’ ambito dell’ accordo delle parti sull’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 C.p.P. (patteggiamento) in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’articolo 187, commi 1, 2 e 8 del Decreto Legislativo n.285 del 1992 e subito disporre la sostituzione ai sensi del comma 8 bis della pena dell’ammenda con il lavoro di pubblica utilità.
Invero, la giurisprudenza di legittimità più volte si è pronunciata in senso sfavorevole alla suddetta conversione deducendosi in tal caso una violazione di legge. Pertanto si deve escludere l’assunto secondo il quale nell’accordo sull’applicazione della pena (patteggiamento) in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza le parti possano prima procedere alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria per poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità.
Ne consegue che la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e della sostituzione della pena nel suo complesso con il lavoro di pubblica utilità costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell’imputato corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti alla funzione rieducativa della pena.
In tal caso, trattandosi di regimi sanzionatori sostitutivi aventi totale autonomia in ordine ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive ed alle conseguenze in caso di violazione, essi possono trovare applicazione solo individualmente, senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino, determinando un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità della pena.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 11896 Anno 2016