Pena detentiva per il delitto di diffamazione
La giurisprudenza di legittimità ritiene che il ricorso alla pena detentiva come risposta sanzionatoria al delitto di diffamazione, a mezzo stampa o non, sia consentito soltanto ove ricorrano circostanze eccezionali (Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021, Scaffidi, Rv. 281024 – 01).
Secondo un’ interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata della norma, invero, l’ irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al di fuori di attività giornalistica, mediante mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione (nella specie via ” internet”), deve essere connessa alla grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.
Ove non sia motivata la situazione eccezionale connessa alla grave lesione dei diritti fondamentali che l’ordinamento pone in bilanciamento con il diritto alla libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Costituzione, la determinazione della pena come detentiva non è costituzionalmente giustificata, secondo un’ ispirazione ermeneutica che proviene dalle affermazioni anche della giurisprudenza del giudice delle leggi (cfr. ord. n. 131 del 2020 e sent. n. 150 del 2021 Corte cost.) ed è stata traslata dalla giurisprudenza di legittimità dalla diffamazione a mezzo stampa sino a qualsiasi forma di diffamazione.
Il reato di cui all’art. 595 cod. pen., infatti, è, tout court, al centro di un delicato e difficile equilibrio tra il diritto alla reputazione personale e il fondamentale diritto alla libertà di manifestazione del pensiero.
È vero che la giurisprudenza della Corte EDU, cui si richiamano le pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, è stata elaborata con precipuo riferimento alla proporzione della pena detentiva nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica, per l’effetto dissuasivo (c.d. chilling effect) che può determinare sulla libertà di espressione della stampa in generale, considerato il “watch -dog” della democrazia.
Tuttavia, la giurisprudenza europea ha attribuito sistematicamente rilievo anche al rischio di effetto dissuasivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero critico anche in relazione all’esercizio del diritto di critica non connesso con la libertà di stampa (cfr., proprio per un caso di critica diretta nei confronti degli organi giudiziari, Corte EDU, GC, Morice c. Francia, del 23 aprile 2015 e Corte EDU, L.P. e Carvalho c. Portogallo, del 8 ottobre 2019), che, sotto il profilo della natura e della severità della sanzione che fa da contrappeso alla condotta di critica diffamatoria, si traduce in un monito a limitare la necessità della pena detentiva ai soli casi eccezionali.
Tali considerazioni valgono anche qualora si sia verificata una rapida e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks, come nella fattispecie in esame e in quella decisa dalla citata sentenza n. 13993 del 2021.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene che l’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il reato di diffamazione connesso ai mezzi di comunicazione (nella specie, il social network Facebook), anche se non commesso nell’ambito dell’attività prettamente giornalistica, possa essere compatibile con la libertà di espressione garantita dall’art. 10 CEDU soltanto in circostanze eccezionali, qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.
Va rilevato che escludere la pena detentiva – riservandola soltanto ai c.d. discorsi d’odio -soltanto nelleipotesi di diffamazione commessa nell’esercizio dell’attività giornalistica rischierebbe di generare frizioni con il principio di uguaglianza (art. 3, comma 1, Cost.) e con il principio di ragionevolezza (art. 3, comma 2, Cost.), prevedendo un trattamento sanzionatorio sfavorevole (la pena detentiva) per fatti di solito connotati da minore gravità e/o diffusività, e dunque complessiva offensività, rispetto a quelli commessi nell’esercizio dell’attività giornalistica.
Corte di Cassazione Sez. V, sentenza del 27/08/2025, n. 29840

