Video realizzato in luogo di privata dimora
E’ utilizzabile il video realizzato in luogo di privata dimora, o per converso è frutto di illecita condotta riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 615-bis cod. pen.?
Secondo l’orientamento consolidato della Corte di legittimità l’art.615-bis cod. pen. sanziona i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di indebita captazione; chi partecipa, con l’assenso dell’offeso, alla scena ritratta, domestica e tale da non rendersi percepibile ad una generalità indeterminata di persone, non può essere soggetto attivo del reato (Sez. 5, n. 22221 del 10 gennaio 2017, PM in proc. D.M., Rv. 270236). Essendo oggetto giuridico del reato la riservatezza domiciliare, formula che identifica il diritto di esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè alla estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora, la norma incriminatrice sanziona solo i comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di captazione (Sez. 5, n. 24848 del 17/05/2023, Rv. 284871-01; Sez. 5, n. 36 109 del 14/05/2018, RV 273598).
Occorre, tuttavia, precisare che non risulta decisivo per escludere la rilevanza penale della condotta che il fatto avvenga nell’abitazione di chi ne sia autore, in quanto ciò che rileva è che il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato. Conseguentemente risponde del reato anche chi predispone mezzi di captazione visiva o sonora nella propria dimora carpendo immagini o notizie attinenti alla vita privata degli altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi od occasionali ospiti. Mentre non risponde dello stesso reato colui che condivide con i medesimi soggetti l’atto della vita privata; il discrimine tra interferenza illecita e lecita non è infatti dato dalla natura del momento di riservatezza violato, bensì dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe (in motivazione. Sez. 5, n. 22221 del 10 gennaio 2017, PM in proc. D.M., cit.).
Sotto altro profilo, deve considerarsi che il disvalore penale non è ricollegato all’assenza del consenso da parte di chi viene ripreso (Sez. 5, n. 27160 del 02/05/2018, Rv. 273554) in quanto si finirebbe in tal modo con l’attribuire alla fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 615-bis cod. pen. un’oggettività giuridica diversa dalla riservatezza domiciliare e simile alla libertà morale tutelata in altri paradigmi punitivi, come ad esempio attraverso la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-ter cod. pen. introdotta dall’articolo 10 della legge 19 luglio 2019 n. 69, o attraverso la fattispecie di reato di cui all’art. 610 cod. pen.
D’altra parte- anche a volere aderire ad una diversa chiave di lettura della norma in esame che, facendo leva sul significato dell’avverbio “indebitamente“, individui il discrimen fra lecito ed illecito nella sussistenza o meno del consenso del soggetto ripreso- deve escludersi che tale approccio ermeneutico possa condurre alla conclusione di fare ritenere che, in ogni caso, che la sola mancanza del consenso della persona ripresa o registrata possa fare ritenere sussistente il reato, potendo la mancanza del consenso del soggetto ripreso essere neutralizzata dalle circostanze del caso concreto ove risultino configurabili cause di giustificazione rispetto all’agire del soggetto che effettua le riprese (Sez. 6, n. 39550 del 25/09/2024, cit.).
Corte di Cassazione Sez. V Penale sentenza n. 8602 del 04/03/2026
