Pratiche sessuali non del tutto gradite
La condotta di costringere la persona convivente a subire pratiche sessuali non del tutto gradite configura il reato di violenza sessuale?
Nel caso di specie l’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto continuato di cui all’articolo 609 bis cod. pen., commesso in danno della convivente per averla in più occasioni (almeno quattro episodi), costretta ad avere rapporti anali ed orali contro la sua volontà.
La sentenza di primo grado, confermata in sede di legittimità, chiariva i termini dell’imputazione relativa a soli quattro episodi di violenza anale od orale, da inserirsi in un quadro di più ampi rapporti tra l’imputato e la persona offesa, conviventi da molti anni e con un figlio piccolo, ma i cui rapporti erano da ultimo entrati in crisi tanto da indurre la donna a esprimere un fermo dissenso ad accondiscendere a rapporti sessuali di tipo anale od orale, come quelli che sono stati accertati essere intervenuti in 4 occasioni, in cui l’uomo si è avvalso della propria forza fisica per ottenere dalla donna la sottomissione.
Ha poi ribadito il giudizio di attendibilità della persona offesa, riportando anche brani delle dichiarazioni della donna, non senza la precisazione che le stesse dovevano comunque inquadrarsi nel contesto complessivo. La Corte ha fondatamente e logicamente potuto affermare la assenza di discrasie e la attendibilità della persona offesa, rilevando che la stessa era stata pienamente capace di distinguere tra rapporti consentiti e non consentiti e tra rapporti normali, nel senso di vaginali (rispetto ai quali non era stata dedotta violenza ma soltanto una accettazione controvoglia), e rapporti anali od orali, che la persona offesa aveva invece dichiarato di essere stata costretta a subire contro la sua manifestata volontà e con la forza, in almeno 4 occasioni. La attendibilità è stata congruamente motivata dai giudici di merito sulla base della linearità e coerenza del racconto, avendo la donna dato atto senza reticenza della lunga relazione intrattenuta con l’uomo e chiarito come il proprio atteggiamento di disponibilità si fosse modificato dopo che era venuto meno l’originario innamoramento, che la aveva indotta ad accettare anche pratiche sessuali non del tutto gradite, fino a pervenire ad un vero e proprio dissenso che l’imputato aveva evidentemente ritenuto di poter superare forzando la donna; e della sofferenza della donna aveva reso testimonianza la vicina di casa con cui la la persona offesa si era confidata.
Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza 05/10/2011 n. 36073
