La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione se un precedente penale specifico possa negare la concessione della messa alla prova a favore dell’imputato richiedente.
Va rimarcato invero che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’al_potere_discrezionale_del_giudice_e_postula_un_giudizio_volto_a_formulare_una_
In tal senso il giudice dall’art. 133 codice penale nell’esercizio del potere discrezionale deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Ebbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente escluso una prognosi favorevole nei confronti dell’imputato ritenendo che “l’avere un precedente penale specifico per un fatto commesso meno di tre anni prima rispetto al presente nonché la condotta osservata nel caso di specie di rifiuto della collaborazione con la pubblica autorità, sono elementi sintomatici di una propensione dell’imputato a violare la legge ed all’eccedere nell’abuso di sostanze alcoliche“. (Cass., Sez. 4, n. 38008/2022).