Prelazione agraria
Art. 8 Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Legge 26 maggio 1965 n. 590)
In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Sul punto deve darsi continuità al seguente principio di diritto:
In tema di rapporti agrari, la disposizione prevista dall’art. 8 comma 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590 – norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà – contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti; pertanto, il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi – coltivatore diretto – possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di “affittuario”, “colono”, “mezzadro” o “compartecipante”, con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, in forza di concessione in comodato – stante l’impossibilità di qualificarla come contratto agrario (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5072 del 05/03/2007, Rv. 596375 – 01).
Corte di Cassazione Civile sentenza Sez. 2 n. 3313 del 2024
