Prestazione di attività non retribuita a favore della collettività

Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la subordinazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 165 C.p. alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, con riferimento al misura massima e minima della stessa.

Nel caso di specie la pena, condizionalmente sospesa era stata subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività nella misura notevolmente superiore a quanto stabilito dalla legge, in contrasto con il dispositivo di cui all’art. 54 D.Lgs. 28 Agosto 2000, n. 274 che dispone che il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e la durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Invero, a parere della giurisprudenza di legittimità, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata, in mancanza di opposizione del condannato, la sospensione condizionale della pena, ha una durata massima di sei mesi (ventisei settimane) e deve essere svolta prestando sei ore di lavoro settimanali e, quindi, per una durata complessiva non superiore alle centocinquantasei ore, salvo che il condannato, al fine di abbreviarne i tempi di esecuzione, chieda lo svolgimento della prestazione per una durata giornaliera superiore, che non può comunque eccedere le otto ore.

In forza dell’art. 18 bis disp. att. C.p., nel disporre lo svolgimento delle attività socialmente utili, il giudice è dunque tenuto ad osservare le prescrizioni del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 44, e art. 54, commi 2, 3, 4, e 6, ed art. 59.

L’art. 54, in particolare, al comma 2 prevede che il lavoro di pubblica utilità non può avere durata superiore a sei mesi; al comma 3, che l’attività non retribuita comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale, ma il condannato può chiedere una durata superiore: la durata massima, in assenza di una esplicita richiesta del condannato, è, dunque, di 6 ore per 26 settimane (sei mesi) e cioè complessivamente 156 ore.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 8454 Anno 2020

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