Presupposti ai fini della messa alla prova a favore del minore

presuppostiLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione relativa alla corretta individuazione degli elementi e dei presupposti di cui al disposto dell’ articolo 28 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 ai fini della sospensione del processo e conseguente messa alla prova a favore dell’ imputato di minore età.

Invero, secondo il parere, ormai consolidato in diverse pronunce, della giurisprudenza di legittimità e di merito, l’ accertamento e la relativa valutazione degli elementi e dei presupposti richiesti dall’ art. 28 D.P.R. 22 Settembre 1988, n. 448, sono ovviamente riservati in via esclusiva al giudice di merito (con la conseguenza che è incensurabile, in sede di legittimità la valutazione operata dal giudice di merito il quale, con adeguata e corretta motivazione, abbia ritenuto di sospendere il processo e di disporre l’ affidamento del minore ai competenti servizi sociali ai fini della messa alla prova).

Detto ciò, resta fermo il fatto che, appunto, la ragione per la quale si è disposta la sospensione del processo e la c.d. messa alla prova a favore dell’ imputato minorenne , deve essere esplicitata, avendo il decidente l’ obbligo di accertare e rendere noto per qual motivo ha ritenuto adeguato ai fini della rieducazione e del positivo reinserimento nella società del minore l’ istituto in questione.

Tale valutazione deve fondarsi su determinati elementi e presupposti che sono il tipo di reato commesso, le sue modalità di attuazione, i motivi a delinquere, gli eventuali precedenti penali del reo, la sua personalità, il suo carattere e ogni altro elemento utile per la formulazione dell’ indicato giudizio.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 18879 Anno 2014

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