Potere discrezionale del giudice nella messa alla prova minori

potere discrezionaleLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si sofferma ad analizzare i presupposti del provvedimento di sospensione del processo e di messa alla prova del minore, di cui all’ articolo 28 del D.P.R. n. 448 del 1988, quale frutto di un potere discrezionale del Giudice [“può”].

A parere della giurisprudenza di legittimità il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova nell’ ambito del processo minorile è caratterizzato dalla funzione di recupero sociale e di rieducazione dell’ imputato minorenne.

In questa prospettiva, il beneficio è rimesso al potere discrezionale del giudice ed è consentito solo nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore e sulla evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati, apparendo la condotta deviante come manifestazione di un disagio solo temporaneo dell’ imputato minorenne, superabile attraverso l’ impegno in un progetto di vita socialmente integrato.

La relativa valutazione va fondata sul tipo di reato commesso, le sue modalita’ di attuazione, i motivi a delinquere, i precedenti penali del reo, la sua personalità, il suo carattere e su ogni altro elemento utile per la formulazione dell’ indicato giudizio.

Ne consegue che non è censurabile, in sede di legittimità, la valutazione del Giudice del merito operata sulla base dei presupposti di legge in quanto espressione dell’ esercizio del potere discrezionale allo stesso ampiamente attribuito e riconosciuto, il quale è, a sua volta, alla base del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova nell’ ambito del processo minorile.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 9160 Anno 2015

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *