Principio di libertà della prova
È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
È vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.
Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Cass., Sez. 2, n. 52017 del 21.11.2014), nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l’efficacia probatoria delle copie fotostatiche; al contrario, vige nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall’art. 234 c.p.p. e dalla stessa direttiva n. 1 della legge delega per il nuovo codice di rito, che stabilisce la massima semplificazione processuale, con eliminazione di ogni atto non essenziale (Cass., Sez. 4, n. 18454 del 26/02/2008; Sez. 3, n. 1324 del 27/04/1994).
Da ciò discende che la copia di un documento, quando è idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti, ha valore probatorio anche al di fuori del caso di impossibilità di recupero dell’originale (Cass., Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008).
Inoltre possono legittimamente essere utilizzati ai fini di prova i messaggi sms acquisiti agli atti, dovendosi all’uopo richiamare i principi già espressi dalla Corte di legittimità secondo cui in tema di mezzi di prova, i messaggi “whatsapp” e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen. (Cass. n. 839/2021)
Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza 26 aprile 2018, n. 18229