Privazione della funzione genitoriale del componente della famiglia
La privazione della funzione genitoriale del componente della famiglia ad opera dell’altro genitore – coniuge integra il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p.
Nel caso di specie la relazione della coppia era caratterizzata, sia durante il periodo di convivenza che nel periodo successivo alla separazione, dalle costanti e abituali vessazioni fisiche e psichiche che si erano riversate sul figlio minore; tra l’altro uno dei genitori era arrivato a non portare più il minore a scuola pur di impedire che incontrasse l’altro genitore, e che a quest’ultimo aveva reiteratamente rivolto minacce anche alla presenza di altre persone, con gravi conseguenze psichiche patite dal bambino della coppia. I singoli episodi sorti nell’ambito di rapporto di conflittualità tra i coniugi separati si erano riversati nella gestione del figlio minore, e avevano integrato il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p.
Sotto il profilo giuridico secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità integra il delitto maltrattamenti in famiglia anche la sostanziale privazione della funzione genitoriale del componente della famiglia, realizzata mediante l’avocazione delle scelte economiche, organizzative ed educative relative ai figli minori e lo svilimento, ai loro occhi, della sua figura morale (Cass., Sez. 5, n. 21133 del 25/03/2019, C., Rv. 275315): ciò tanto ove le condotte persecutorie di un genitore nei confronti dell’altro siano poste in essere alla presenza del figlio, costretto ad assistervi sistematicamente, trattandosi di condotta espressiva di una consapevole indifferenza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali del minore e idonea a provocare sentimenti di sofferenza e frustrazione in quest’ultimo (in questo senso, tra le altre, Cass., Sez. 5, n. 32368 del 29/03/2018, F., Rv. 273575).
Corte di Cassazione pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 06/04/2022) 13/04/2022, n. 14522
