Il Programma di Trattamento può essere modificato ?

programma di trattamentoLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento affronta la questione se, nell’ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art.168 bis C.p. a carico di imputati maggiorenni,  il Giudice ha il potere di modificare e integrare il programma di trattamento senza il consenso dell’imputato.

Invero, nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte si rileva una modificazione, effettuata dal Giudice, del programma di trattamento, senza il consenso dell’ imputato, il quale, peraltro, non era neanche presente in udienza, disponendo che costui versasse alla parte lesa, costituita parte civile, una ulteriore somma di denaro a titolo di risarcimento del danno oltre il pagamento delle spese legali.

La Suprema Corte di legittimità afferma, a tal proposito, che la lettera dell’art.464 quater C.p.P. è chiara e precisa sul punto sottoposto al suo esame.

Invero la disposizione normativa richiamata  prevede la possibilità per il Giudice di integrare o modificare il programma di trattamento, nell’ambito del quale è sicuramente riconducibile l’obbligo di pagare ulteriori somme di denaro alla parte offesa, costituita parte civile, a titolo del risarcimento del danno, ma soltanto con il consenso dell’imputato.

Inoltre la previsione normativa dell’art.168 bis comma 2 C.p.  non prevede l’ inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in caso di mancato risarcimento del danno ma impone semplicemente la valutazione delle condotte riparatorie poste in essere dall’imputato.

Va comunque osservato che l’indicazione contenuta nell’art. 168 bis comma 2 C.p. ha natura prescrittiva ma non assoluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzione “ove possibile”.

Ingiustificato, quindi, sarebbe ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all’integrale risarcimento del danno a favore della parte offesa, costituita parte civile.

 

Corte di Cassazione Sent.  Num. 4610 Anno 2016

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