La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la pronuncia di addebito nella separazione personale dei coniugi, con riferimento al reciproco obbligo di fedeltà e di coabitazione.
Nella fattispecie in esame si mettono in evidenzia i presupposti necessari per la pronuncia di addebito nella separazione personale dei coniugi, con riferimento alla violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 C.c. (obbligo di fedeltà, assistenza morale e materiale e obbligo di coabitazione). Più dettagliatamente con riferimento al dovere di fedeltà occorre accertare se sia stata tale specifica inosservanza a determinare l’intollerabilità della convivenza, o se l’impossibilità di prosecuzione di una civile convivenza sia antecedente alla violazione dei doveri coniugali, mentre l’allontanamento del coniuge dalla casa familiare costituisce grave violazione dei doveri matrimoniali e di per sé ragione sufficiente per l’addebito della separazione, a meno che non risulta provato che l’allontanamento è dovuto all’intollerabilità della convivenza stessa.
Deve osservarsi che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 C.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 4550/2011).
Secondo la giurisprudenza di legittimità l’abbandono del tetto coniugale non giustifica l’addebito ove sia motivato da una giusta causa costituita dal determinarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza coniugale (Cass. 4540/2011).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018).
Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 14591 Anno 2019