Prosecuzione del procedimento per esito negativo della prova e di revoca dell’ordinanza di ammissione

Prosecuzione del procedimento Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio Rinnovazione del dibattimento Trasmissione degli atti al Prefetto per irrogare le sanzioni amministrative accessorie Affissione del crocifisso nelle aule scolastiche Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative Mancato risarcimento del danno alla persona offesa Recidiva nel biennio Il controllo di logicità Esito positivo della messa alla prova Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività Imputazioni plurime e cumulative misura di prevenzione del controllo giudiziario Il Mobbing Tempestività della querela Condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Competenza a decidere sulla Reati ai quali è applicabile permesso di soggiorno per motivi umanitari Giudizio di rinvio Scritto anonimo Decreto di citazione a giudizio Guida in stato di alterazione psico-fisica Provvedimento abnorme Provocazione modifica della qualificazione giuridica della condotta Programma di trattamento Caparra confirmatoria Mutatio ed emendatio libelli Ripudio Amministrazione di sostegno Divario minimo d'età Revoca della patente di guida quantificazione della sanzione accessoria Legittimazione ad impugnare Iscrizione della messa alla prova nel casellario giudiziario Sostituzione della pena Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Tempus regit actum Il decreto penale di condanna Interesse concreto ad impugnare da parte del pubblico ministero Interesse ad impugnare Dissenso Correlazione tra accusa e sentenza Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria Determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Riproduzione abusiva di opere Presupposti legittimanti l'istituto della messa alla prova Decreto di citazione a giudizio ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione Sanzione amministrativa accessoria Responsabilità del titolare di un blog Revoca del lavoro di pubblica utilità Eccezione di nullità del decreto penale di condanna Revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova Lavori di pubblica utilità Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la prosecuzione del procedimento in ipotesi di esito negativo della prova e di revoca dell’ordinanza di ammissione.

Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari dopo aver dichiarato l’esito negativo della messa alla prova in relazione di cui all’art. 187 commi 1 ed 1-quater C.d.S., ha rimesso gli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso.
Avverso l’ordinanza propone ricorso il Pubblico Ministero competente lamentando l’abnormità funzionale del provvedimento nella parte in cui ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero, benché questi avesse già esercitato l’azione penale, formulando l’imputazione; al contempo rileva che il giudice per le indagini preliminari, così facendo, ha adottato un provvedimento che determina la stasi del procedimento, impedendone la prosecuzione.

La disciplina che regola la prosecuzione del procedimento in ipotesi di esito negativo della prova e di revoca dell’ordinanza di ammissione è contenuta rispettivamente nell’art. 464 septies, comma 2, C.p.P., secondo cui “In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso“, e nell’art. 464 octies, comma 4 C.p.P. ove si stabilisce che “Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui è rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti“.
In entrambe le ipotesi, dunque, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era intervenuta la sua sospensione. E’ chiaro, nondimeno, che qualora venga meno la causa di sospensione è necessario individuare la fase processuale in cui si trovava il procedimento nel momento in cui la sospensione è conseguita all’ammissione alla messa alla prova.

La sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto con il titolo V bis, aggiunto al codice di procedura penale con l’art. 4 comma 1″, lett. a) della L. 28 aprile 2014, n. 67, presuppone, nell’ipotesi di richiesta dell’interessato formulata al giudice nel corso delle indagini preliminari, che il consenso del pubblico ministero sia sinteticamente motivato e prestato unitamente alla formulazione dell’imputazione.
La questione controversa sottesa alla decisione ed alla sua impugnazione riguarda, quindi, il valore dell’imputazione formulata con la prestazione del consenso, per il caso di richiesta introdotta nel corso delle indagini preliminari, come esercizio dell’azione penale.
E’ chiaro, infatti, che laddove si valorizzi il dato letterale di cui all’art. 405 C.p.P., che non indica fra le ipotesi di esercizio dell’azione penale quella prevista dal titolo V bis del codice di rito, deve ritenersi che l’imputazione formulata in occasione della prestazione del consenso alla messa alla prova di cui all’art. 464 ter C.p.P., non costituisca esercizio dell’azione penale, poiché tecnicamente la richiesta di ammissione interviene prima che il pubblico ministero vi provveda autonomamente. Con la conseguenza che la fase procedimentale nella quale il processo viene sospeso in caso di ammissione è quello precedente l’esercizio dell’azione penale.
Al contrario, laddove si ritenga che la formulazione dell’imputazione anche in forza dell’art. 464 ter, comma 3 C.p.P. implichi l’esercizio dell’azione penale il processo non potrà in alcun caso regredire alla fase delle indagini preliminari perché provveda ad un adempimento già svolto.
Ora, a sostegno della seconda opzione depone la lettura sistematica dell’istituto. Ed invero, l’istituto della messa alla prova introduce una causa di proscioglimento per estinzione del reato su cui, tuttavia, prevalgono tutte le altre cause di proscioglimento, come si trae, da un lato, dalla lettera del primo comma dell’art. 464 quater C.p.P. che stabilisce che il giudice, nel corso dell’udienza, prima di provvedere deve verificare la sussistenza di cause di proscioglimento a norma dell’art. 129 C.p.P. Dall’altro dal disposto dell’art. 464 sexies C.p.P. che impone al giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, di acquisire le prove non rinviabili che possono condurre al proscioglimento dell’imputato.
La previsione della previa valutazione della sussistenza di causa di proscioglimento, accompagnata dal dovere di provvedere all’acquisizione di prove non rinviabili solo se dirette al proscioglimento, non risulta espressamente esclusa nell’ipotesi di sospensione per messa alla prova richiesta nel corso delle indagini preliminari. Innanzitutto, infatti, il primo comma dell’art. 464 C.p.P., che subordina la valutazione dell’istanza all’insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129, disciplina anche l’udienza fissata ex art. 127 in camera di consiglio, e quindi anche quella conseguente la richiesta proposta nel corso delle indagini preliminari. In secondo luogo, una lettura che limiti la possibilità di assunzione di una prova non rinviabile, che possa condurre al proscioglimento dell’imputato, alle sole ipotesi di istanze successive all’esercizio dell’azione penale nelle forme espressamente richiamate dall’art. 405 C.p.P., impedisce a colui che abbia formulato l’istanza in sede di indagini di ottenere lo stesso trattamento, così introducendo una diseguaglianza, collegata solo al momento in cui interviene la richiesta della stessa misura, la cui positiva prestazione comporta in entrambi i casi l’estinzione del reato, ma che in caso di revoca favorisce nell’acquisizione della prova solo colui che abbia formulato l’istanza ai sensi dell’art. 464 bis, comma 2, C.p.P., escludendo colui che l’abbia formulata ai sensi dell’art. 464 ter C.p.P. D’altro canto, se si ritiene che il disposto dell’art. 464 sexies C.p.P., si applichi in entrambi i casi, si deve anche osservare che la norma si riferisce al proscioglimento dell’imputato“, equiparando, dunque, l’esercizio dell’azione penale di cui all’art. 405 C.p.P., con la formulazione dell’imputazione ex art. 464 ter.
Questa premessa sistematica consente di affermare che l’imputazione che il pubblico ministero è chiamato a formulare nel momento in cui presta il consenso, ai sensi dell’art. 464 ter, comma 3 C.p.P. ha la stessa natura di esercizio di azione penale di quella prevista dall’art. 405 C.p.P. e non è mera descrizione della fatto per l’individuazione della fattispecie di reato, necessaria alla prestazione del consenso.
Ciò posto, laddove il giudice, revochi l’istanza di messa alla prova formulata nel corso delle indagini preliminari, deve disporre, ai sensi dell’art. 464 octies, comma 4 C.p.P. che il procedimento riprenda il suo corso, con la conseguenza che quando la revoca divenga definitiva, il procedimento riprende dal momento in cui era rimasto sospeso. Il che significa che, quando l’azione penale sia stata esercitata con la formulazione dell’imputazione ex art. 464 ter C.p.P. il procedimento non può regredire ad una fase antecedente, con restituzione degli atti al pubblico ministero, che, formulando l’imputazione, ha già esercitato l’azione penale.
Un simile provvedimento costituisce, invero, un atto abnorme sotto il profilo funzionale che ne determina la stasi e l’impossibilità di prosecuzione (sulla definizione dell’atto abnorme basta ricordare Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, secondo cui “È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite“).
Ne consegue che “L’imputazione formulata dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 464 ter, comma terzo, C.p.P. ha la stessa natura di esercizio dell’azione penale di quella previsa dall’art. 405 C.p.P.; pertanto laddove il giudice revochi l’ordinanza di messa alla prova ammessa nel corso delle indagini preliminari, deve disporre, ai sensi dell’art. 464-octies, comma quarto, C.p.P., che il procedimento riprenda dal momento in cui era rimasto sospeso, non potendo regredire ad una fase antecedente con restituzione degli atti al P.M. il quale ha già esercitato l’azione penale“. (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 29093 del 11/04/2018, ripresa da Sez. 4, Sentenza n. 18817 del 12/03/2019).

Corte di Cassazione Sent. Sez. 4 n. 32981 Anno 2021

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