La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disciplinata dall’art. 603 Codice di Procedura Penale:
1. Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495 comma 1.
3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.
3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
4. (Comma abrogato dall’art. 11, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67.).
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.
Ne consegue un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice del gravame che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione è tenuto a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione. E, anche nella ipotesi in cui la riforma della pronuncia di assoluzione di primo grado sia sollecitata nella prospettiva dei soli interessi civili, a seguito di impugnazione della parte civile, la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come assolutamente necessaria ex art. 603, comma 3, C.p.P. (Cass., Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, suffragato dalla prevalente giurisprudenza successiva, ex pluribus, Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020).
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente ribadito tale principio con riferimento al giudizio abbreviato (Cass., Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017), stabilendo che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio“, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. I principi espressi dalle due predette sentenze delle Sezioni Unite, intervenute prima della modifica normativa dell’art. 603 C.p.P., rappresentano l’approdo di un complesso percorso interpretativo che, muovendo dall’obbligo di motivazione rinforzata in caso di riforma in appello della sentenza di proscioglimento di primo grado (Sez. U, n. 45726 del 30/10/2003) e dal dovere di confutazione specifica dei più rilevanti argomenti valorizzati nella motivazione della sentenza da parte del giudice d’appello che la riformi totalmente (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005), ha riconosciuto rilievo centrale al canone “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533, comma 1, introdotto dalla Legge 20 Febbraio 2006, n. 46) che, ai fini della condanna, presuppone la certezza della colpevolezza, a differenza dell’assoluzione che presuppone la mera non certezza della colpevolezza. (Cass., Sez. U. n. 22065/2021).
Il comma 3-bis, inserito nell’art. 603 C.p.P. dall’art. 1, comma 58, della Legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), costituisce l’evoluzione delle regole della rinnovazione istruttoria in appello, secondo l’esegesi “formante” sviluppatasi attraverso le pronunce del Supremo collegio penale. La modifica normativa ha saldato sul medesimo asse cognitivo e decisionale dovere di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell’impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone “al di là di ogni ragionevole dubbio” in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell’oralità, dell’immediatezza nella formazione della prova.
L’intervento legislativo che ha introdotto il citato comma 3- bis dell’art. 603 ha dato vita ad una norma eccezionale, di stretta interpretazione, che individua una nuova ipotesi di ammissione delle prove, limitando l’obbligo alle ipotesi in cui il soggetto impugnante sia il pubblico ministero e non la parte civile (Cass., Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019).
In realtà questa affermazione non autorizza a ritenere che, in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice di appello che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione non sia obbligato a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione.
Non appare influente, sotto detto aspetto, la circostanza che l’impugnazione sia stata proposta dal pubblico ministero piuttosto che dalla parte civile, posto che “il nostro sistema processuale non prevede differenziazioni delle regole probatorie ai fini dell’accertamento della responsabilità penale e civile, nel contesto unitario del processo penale, non potendo, sotto il profilo del diritto di difesa, diversamente declinarsi le regole poste a presidio dello stesso, a seconda se vengano in rilievo profili penali o esclusivamente civili. Tale conclusione non è, infatti, in alcun modo desumibile dai principi della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come sviluppati dall’interpretazione della Corte comunitaria e recepita nella Carta costituzionale all’art. 111, nonché dalla prospettiva posta a fondamento dell’elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte” (conf. Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019).
L’introduzione di un principio come quello dell’art. 603, comma 3-bis, C.p.P. per l’appello del pubblico ministero non osta, dunque, a ritenere che il percorso esegetico disegnato dalle citate sentenze delle Sezioni Unite mantenga una propria vitalità ed autonomia, in quanto si ispira a principi di rango superiore a quello della legge ordinaria: e cioè il principio del giusto processo, di cui il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario, che a sua volta è di matrice tanto costituzionale quanto convenzionale.
La garanzia del giusto processo implica quindi che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni a seconda degli interessi in gioco e operino anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (Cass., Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013).
Di conseguenza, tale garanzia conduce a ritenere che il giudice d’appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile ed esclusivamente agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento, sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, sia obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale.
Del resto, a ragionare altrimenti, si creerebbe una disparità di trattamento così marcata tra le garanzie delle quali godrebbe l’imputato nel caso in cui fosse impugnata la sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti agli effetti penali e quelle di cui sarebbe destinatario l’imputato nei cui confronti fosse proposta impugnazione ai soli effetti civili, da travalicare senza dubbio la ragionevolezza legislativa, che, nell’ottica dell’art. 3 Cost., deve guidare pur sempre la legittimità costituzionale delle scelte normative. (Cass., Sez. U. n. 22065/2021).
Da ultimo occorre citare Cass., Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017, secondo cui presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell’epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l’assoluzione. La citata sentenza, nel solco tracciato dalle richiamate pronunce, ha affermato che il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna, operato dal giudice di appello pur senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è perfettamente in linea con il principio di innocenza, presidiato dai criteri di giudizio di cui all’art. 533 C.p.P. Al contrario, la riforma di una sentenza assolutoria nel giudizio di appello, in mancanza di elementi sopravvenuti, non può basarsi su una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, ma richiede una “forza persuasiva superiore“, tale da far venire meno “ogni ragionevole dubbio“.
In tale contesto ricostruttivo, l’ambito di operatività del principio di immediatezza nell’acquisizione della prova dichiarativa si modula diversamente e deve essere considerato recessivo là dove, come nel caso di riforma di una sentenza di condanna, il principio del ragionevole dubbio non venga in questione.
In tal senso le Sezioni Unite n. 14800 del 21/12/2017 hanno richiamato le sentenze della Corte Costituzionale n. 217 del 2009 e n. 168 del 2006, secondo le quali il principio costituzionale del contraddittorio non rappresenta una “risorsa” dispensata alle parti allo stesso modo e con la stessa intensità (prevedendo, infatti, il comma 5 dell’art. 111 Cost. il consenso dell’imputato, e non di altri, per la perdita di contraddittorio nei casi consentiti), poiché nasce e si sviluppa come garanzia in favore dell’imputato.
Il nostro ordinamento costituzionale ha operato una ben precisa scelta di sistema, delineando il processo penale come strumento di accertamento della colpevolezza e non dell’innocenza. Entro questa prospettiva, l’evoluzione impressa al nostro sistema dagli strumenti legislativi di attuazione delle direttive europee e delle convenzioni internazionali sul ruolo e sulle facoltà processuali della persona offesa, che ha progressivamente assunto, all’interno del processo penale, una rilevanza prima sconosciuta, non si traduce nella previsione di alcun obbligo normativo di rinnovazione della escussione del dichiarante, ma sospinge l’interprete verso una maggiore e più attenta considerazione delle esigenze di tutela e degli interessi di cui si fanno portatrici le persone offese all’interno del processo penale.
Il nuovo “volto processuale” della persona offesa non stravolge, però, le linee portanti del sistema e non mette in discussione la funzionalità primaria, tradizionale, delle garanzie del processo penale quale insieme di regole orientate, anzitutto, a rendere equo il giudizio nei confronti della persona imputata o accusata che vi è sottoposta.
Ciò consente di spiegare, sotto molteplici aspetti, la presenza, nel complesso sistema di garanzie previste nel processo penale, di differenti livelli e forme di tutela nei confronti dell’imputato e della parte offesa, giustificando anche l’individuazione di una particolare esigenza di immediatezza nella raccolta della prova dichiarativa collegata solo all’esito della condanna che per la prima volta si prospetti nel giudizio di secondo grado, e non, invece, con riferimento all’esito decisorio inverso. (Cass., Sez. U. n. 22065/2021).
