Provvedimento di revoca della messa alla prova
Come già affermato dalla Corte di legittimità “In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicchè è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto.” (Cass., Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019; in termini: Cass., Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017).
La ratio della disposizione, evidentemente, è quella di assicurare il principio del contraddittorio in riferimento ad un provvedimento – quale quello di revoca della messa alla prova – che riveste un indiscutibile peso per la posizione processuale dell’imputato.
Nel caso in esame l’imputato detenuto in quanto nel frattempo raggiunto da ordinanza custodiale per altra vicenda, aveva rinunciato a comparire, quindi il giudice disponeva la revoca della sospensione con messa alla prova; il difensore si opponeva, chiedendo la fissazione di udienza camerale, nonché termine per valutare l’accesso ai riti alternativi, ed il giudice rigettava al richiesta, essendo decorsi i termini per accedere a riti alternativi il rinvio dalla precedente udienza si era verificato per valutare il rispetto del programma elaborato dall’UEPE, e non certamente per decidere sulla revoca della sospensione del procedimento ex art. 464-octies, cod. proc. pen.
La violazione del contraddittorio, quindi, consiste nel non aver permesso alle parti di conoscere l’oggetto della decisione che avrebbe dovuto essere adottata nell’udienza fissata a tal precipuo fine, con l’obbligo di dare avviso almeno dieci giorni prima; non vi è dubbio, infatti, che la difesa avrebbe potuto documentare come l’interruzione del programma non fosse dipeso da una scelta del proprio assistito, raggiunto da ordinanza coercitiva che, sotto tale aspetto, rappresenta un fatto sopravvenuto indipendente dalla volontà del ricorrente, articolando specifiche richieste in tal senso.
La revoca della sospensione, infatti, è prevista qualora, nel corso della messa alla prova risulti che l’imputato non si sia comportato correttamente o abbia eluso le prescrizioni impostegli ovvero commetta altri reati.
Ciò determina, quindi, la conseguente nullità ex art.127, comma quinto, cod. proc. pen., del provvedimento di revoca, direttamente incidente sulla salvaguardia dei diritti di difesa dell’imputato, in relazione ad un esito processuale che ha riflessi sulla ripresa del procedimento per l’irrogazione della sanzione penale.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 5 n. 27466 del 2023