Tendenza alla devianza ed alla trasgressione e sospensione del processo con messa alla prova
La tendenza alla devianza ed alla trasgressione impedisce di fatto la concessione della messa alla prova in quanto non rende formulabile un giudizio positivo circa la futura commissione di nuovi reati e l’idoneità del programma trattamentale.
Tale orientamento si colloca pertanto nell’alveo del costante dictum della Corte di legittimità secondo cui la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen.
Ne consegue che l’impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato impedisce che quest’ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Cass., Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016).
E ancora di recente è stato ribadito che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all’idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Cass., Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019).
Nel caso di specie i giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato atto di condividere le argomentazioni del primo giudice, che aveva ritenuto come i numerosi precedenti penali a carico dell’odierno ricorrente e la detenzione domiciliare nelle more applicatagli in relazione ad altra vicenda, rivelassero lo scarsissimo rispetto da parte dello stesso della legge e la sua tendenza alla devianza ed alla trasgressione. E che in base a tali elementi non fosse formulabile un giudizio positivo circa la futura commissione di nuovi reati e l’idoneità del programma trattamentale.
Corte di Cassazione Penale ordinanza Sez. 7 n. 28645 del 2023