Provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla
prova e riti speciali, nella specie il rito abbreviato
Il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non preclude, all’imputato dopo il rigetto, in primo grado, di formulare la richiesta del rito abbreviato.
Ed invero, si ritiene di condividere l’orientamento prevalente della Corte di legittimità secondo cui in tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (cfr. tra tante, Cass., Sez. 5, n. 4259 del 06/12/2021 Ud. (dep. 07/02/2022), Rv. 282739 – 01; Cass., Sez. 3, n. 29622 del 15/02/2018, Rv. 273174 – 01).
Tale orientamento maggioritario trova il suo precedente autorevole nella sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite – n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 26723701 – che ha affermato il principio secondo cui l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova, principio che non trova deroga nel caso in cui dopo il rigetto della richiesta di messa alla prova vi sia stata la definizione del giudizio col rito abbreviato.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 5 n. 25796 del 2023