Categoria della abnormità del provvedimento
Con riguardo alla categoria della abnormità del provvedimento il ricorso per cassazione costituirebbe l’unico rimedio per espungerla immediatamente dall’ordinamento.
La lunga elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite (n. 22909 del 31/05/2005; n. 4 del 31/01/2001; n. 33 del 22/11/2000; n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000; n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998; n. 11 del 09/07/1997) ha chiarito quali sono le caratteristiche della categoria della “abnormità“, precisando: – che è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; – che l’abnormità dell’atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore. L’assenza di criteri uniformi di identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria, rispetto alle tradizionali invalidità dell’atto, nell’intento dichiarato da parte della giurisprudenza di legittimità di rimuovere, con il rimedio del ricorso immediato per cassazione, situazioni processuali extra ordinem, altrimenti non eliminabili (per la preclusione derivante dalla tassatività dei mezzi di impugnazione e delle nullità), che conseguono ad atti del giudice geneticamente o funzionalmente anomali, non inquadrabili nei tipici schemi normativi ovvero incompatibili con le linee fondanti del sistema.
Resta dunque escluso che possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Cass., Sez. U, n. 33 del 22/11/2000), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. (così Cass., Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 4 n. 26013 del 2023