Provvedimento di rigetto dell’istanza di messa alla prova

provvedimento di rigettoLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento affronta nuovamente la questione se il provvedimento di rigetto, nella specie ordinanza, con la quale il giudice del dibattimento rigetta l’istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato sia impugnabile autonomamente ovvero congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.

Nonostante il contrasto esistente sul punto nella giurisprudenza di legittimità, ritiene la Corte che l’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l’istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato è impugnabile, ai sensi dell’art. 586 C.p.P., solo unitamente alla sentenza.

Non è pertanto condivisibile il contrario indirizzo che fa leva sul fatto che l’art. 464-quater, comma settimo, C.p.P., nel prevedere, in deroga al principio generale di cui all’art. 586 C.p.P., l’immediata ricorribilità per cassazione contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova, non distingue tra provvedimento di rigetto o di accoglimento.

La circostanza che l’art. 464-quater, comma 7, C.p.P. menzioni genericamente l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova, senza distinguere tra provvedimento di rigetto o di accoglimento, va infatti letta alla luce del complessivo contenuto dei commi precedenti dell’articolo citato, i quali disciplinano l’oggetto e gli effetti del provvedimento di accoglimento, mentre il provvedimento di rigetto viene menzionato solo nel successivo comma 9 ed all’esclusivo fine di prevedere la facoltà di riproposizione della richiesta.

D’altra parte, in una visione sistematica, la ricorribilità immediata del solo provvedimento di rigetto senza la contestuale previsione del potere del giudice di sospendere il procedimento in attesa della decisione della Cassazione sul ricorso, apparirebbe scelta irragionevole.

Il fatto poi che, ai sensi dell’art. 464-quater, comma settimo, C.p.P., la legittimazione a ricorrere per cassazione sia attribuita anche all’imputato, consentendo di ritenere che la norma richiamata possa riferirsi anche al provvedimento di rigetto della richiesta, non osta ad una soluzione tesa a ribadire il principio dell’esclusione dell’immediata ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova.

La ragione di ciò risiede nella circostanza che l’imputato può avere interesse ad impugnare anche il provvedimento di accoglimento della richiesta di messa alla prova non fosse altro che per contrastare la valutazione negativa circa l’assenza delle condizioni per una pronunzia ex art. 129 C.p.P., provvedimento contro il quale non avrebbe altrimenti rimedio.

La conseguenza è che, nel caso di reiezione della richiesta di messa alla prova, non vi è ragione per ritenere che sia stato derogato il principio generale dell’impugnabilità delle ordinanze predibattimentali soltanto congiuntamente alla sentenza.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 40323 Anno 2016

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *