La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento nel presente articolo affronta la questione inerente la asserita nullità dell’ accertamento alcolemico attraverso lo strumento dell’ etilometro per mancata comunicazione al difensore della possibilità di assistere all’ atto urgente della polizia giudiziaria, nell’ ambito della contestazione del reato per guida in stato di ebbrezza in conseguenza all’ uso di bevande alcoliche.
A parere della giurisprudenza di legittimità e di merito l’ accertamento alcolemico strumentale dello stato di ebrezza in conseguenza all’ uso di bevande alcoliche mediante alcoltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato.
In tale ambito e contesto la polizia giudiziaria ha solo unicamente il dovere di avvertire la persona sottoposta ad indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito in diverse pronunce sulla medesima questione che la polizia giudiziaria, quando procede, d’ iniziativa, al compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell’ art. 356 Codice Procedura Penale, ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini ha soltanto l’ obbligo, previsto nella specie dall’ art. 114 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Ne consegue che la polizia giudiziaria non ha, a differenza di quanto è previsto dall’ art. 365 Codice Procedura Penale per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l’ obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore di fiducia e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d’ ufficio.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 40709 Anno 2016