Qualificazione giuridica diversa del fatto
Il potere di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa è proprio del giudice, da esercitarsi direttamente e senza necessità di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero, perché formuli nuovamente l’imputazione.
Tale potere emerge dalla formulazione letterale sia dell’art. 521 cod. proc. pen. (a norma del quale nella sentenza il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica) sia dell’art. 429 comma 2-bis cod. proc. pen. (a norma del quale se si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo e il giudice dell’udienza preliminare dà al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione).
Qualificazione giuridica diversa del fatto nella sospensione del procedimento con messa alla prova
Il fatto che l’art. 464 quater cod. proc. pen. non preveda espressamente che il giudice, nell’ammettere la sospensione del procedimento con messa alla prova, debba valutare anche la correttezza della qualificazione giuridica, non significa che tale potere non possa, comunque, essere esercitato di ufficio o su istanza di parte, a differenza dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. (patteggiamento).
La differente formulazione delle due norme si spiega in quanto la norma sul patteggiamento disciplina un decisione assunta sotto forma di sentenza, che definisce il processo e che è suscettibile di passare in giudicato, mentre la norma sull’ ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova determina una mera stasi procedimentale, non esaurendo, con la sua emissione, il giudice il suo potere giurisdizionale e essendo possibile, con la sentenza che definisce il procedimento con dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, provvedere a modificare la qualificazione giuridica del fatto.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 1716 del 2024
