Quasi flagranza
È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
Secondo l’esegesi della giurisprudenza di legittimità, la condizione di quasi flagranza delineata dall’art. 382 cod. proc. pen. evoca una duplicità di ipotesi, concettualmente distinte: quella in cui il soggetto attivo sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altri e quella, alternativa, in cui lo stesso venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato subito prima.
Dunque, l’ipotesi di c.d. quasi flagranza, costituita dalla sorpresa dell’indiziato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima – come è stato puntualizzato – non richiede, a differenza del caso dell’inseguimento, che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle sole tracce della sua commissione e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (in tal senso, cfr. anche Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukiqi, Rv. 271683 – 01).
Come la Corte di legittimità ha già avuto modo di ulteriormente puntualizzare, l’integrazione della ipotesi di c.d. “quasi flagranza”, costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima“, si correla alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima” (v. Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, Rencricca, Rv. 277187 – 01).
La locuzione ha significato analogo a quella (“poco prima“) utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera specificazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa.
Rileva, dunque, che sussista una stretta contiguità temporale fra la commissione del fatto e la sorpresa del presunto autore di esso, come è reso manifesto dal senso proprio dell’avverbio utilizzato, che contiene in sé l’idea del susseguirsi degli eventi senza alcun intervallo.
Così pure, si è puntualizzato che la nozione di “tracce” del reato, rilevante ai detti fini, non va considerata nel senso solo letterale del termine, quale indizio materiale della perpetrazione del reato, ma può ricomprendere anche l’atteggiamento tenuto dall’autore del fatto o dalla persona offesa che costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto al momento dell’intervento dalla polizia giudiziaria. (Sez. 5, n. 3719 del 28/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278295 – 01, con riferimento a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l’arresto in quasi flagranza del delitto di lesioni personali, perpetrate dal marito in danno della moglie, operato, oltre che sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del referto, anche grazie a quanto percepito dalla polizia giudiziaria al momento dell’intervento, essendosi la vittima chiusa a chiave nella camera da letto mentre l’indagato, completamente nudo, inveiva contro di lei).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 n. 29609 del 2025
