Intrattenere rapporti sessuali con l’amante all’interno della casa coniugale integra il reato di maltrattamenti in famiglia?
Va ricordato che il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) integra una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), idonei a cagionare nella vittima durevoli sofferenze fisiche e morali (Cass., Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013; Cass., Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 14/03/2012; Cass., Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995).
Nel caso di specie la corte di merito ha ritenuto la sussistenza del reato de quo e ha adeguatamente valutato l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sia sotto il profilo della intrinseca linearità sia sotto il profilo della correttezza estrinseca, constatando come la condotta di violenza e di sopraffazione che l’imputato ha inflitto a sua moglie (intrattenere rapporti sessuali con l’amante all’interno della casa coniugale imponendo alla moglie l’accettazione di tale stato di fatto con gravi minacce).
Va ricordato, a tal proposito, che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass., Sez U., n. 41461 del 19/07/2012).
Il giudice, quindi, può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr. Cass., Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Sez.5, n. 1666 del 08/07/2014).
Va, poi, ribadito che la valutazione circa l’attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr., Cass., Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006).
Corte di Cassazione penale, Sez. III, 3 aprile 2017, n. 16543