La liquidazione del danno spettante agli eredi del defunto («iure successionis») deve essere calcolato sulla base della durata effettiva della vita del danneggiato o sulla base di quella statisticamente probabile?
In base alla costante giurisprudenza di legittimità, il diritto al risarcimento del danno biologico, che entra a far parte del
patrimonio della vittima nello stesso momento della lesione e si trasmette agli eredi secondo le comuni regole della successione “mortis causa“, nel caso di decesso anteriore alla liquidazione deve essere riferito al periodo intercorso tra la data dell’incidente e quella effettiva della morte, non già ad un periodo di tempo pari alle speranze di vita della vittima stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11169 del 27/12/1994; Sez. 3, Sentenza n. 9620 del 16/06/2003; Sez. 3, Sentenza n. 10942 del 11/07/2003; Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003; Sez. 3, Sentenza n. 3806 del 25/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 22338 del 24/10/2007; Sez. 3, Sentenza n. 23053 del 30/10/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011; Sez. 3, Sentenza n. 23739 del 14/11/2011; Sez. 3, Sentenza n. 13331 del 30/06/2015; Sez. 3, Sentenza n. 679 del 18/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 10897 del 26/05/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 25157 del 11/10/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 4551 del 15/02/2019; Sez. L, Ordinanza n. 17577 del 28/06/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019; Sez. 3, Sentenza n. 12913 del 26/06/2020).
Alcune delle richiamate decisioni (anche se non tutte), nell’affermare che l’ammontare del risarcimento del danno biologico spettante (“iure successionis“) agli eredi del defunto va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato invece che a quella probabile, fanno espresso riferimento all’ipotesi in cui la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito.
Ma tale inciso non può certo intendersi come una sorta di “condizione” necessaria ai fini della liquidazione del danno biologico in base alla durata effettiva della vita della vittima, come pretenderebbero i ricorrenti, i quali ne vorrebbero far conseguire che, laddove il decesso dovesse intervenire – sia pure ad una certa distanza di tempo dal fatto – quale conseguenza della condotta illecita del danneggiante, agli eredi spetterebbe comunque, a titolo ereditario, il risarcimento del danno biologico causato alla vittima parametrato sulla probabilità statistica di durata della sua vita futura, sebbene l’epoca del suo decesso sia nota e la sua vita effettiva sia risultata inferiore a quella statisticamente prevedibile.
Va, al contrario, in proposito ribadito il principio di diritto per cui, anche nel caso in cui il decesso del danneggiato sia conseguenza del fatto illecito, resta sempre fermo che il danno biologico (trasmissibile iure successionis) va liquidato sulla base del periodo di tempo in concreto intercorso tra il fatto lesivo e il decesso stesso.
Ai fini della liquidazione del danno biologico, l’età assume infatti rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l’aspettativa di vita (sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica); pertanto, quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto, per essere il soggetto deceduto, il danno biologico, in quanto relativo ad un profilo dinamico e relazionale, va comunque correlato alla durata effettiva della vita, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l’intera durata della sua vita residua (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22338 del 24/10/2007).
In siffatte ipotesi, peraltro, in favore dei congiunti della vittima può essere riconosciuto (iure proprio) anche il danno derivante dalla perdita del rapporto parentale, come del resto si afferma costantemente nei casi di incidenti mortali in cui il decesso della vittima intervenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dal fatto, con riferimento al cd. “danno biologico terminale” (cfr. ades., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9620 del 16/06/2003; Sez. 3, Sentenza n. 23053 del 30/10/2009; Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019).
Il danno (iure proprio) per la perdita del rapporto parentale, invece, ovviamente non spetterà ad eredi e/o congiunti, in caso di morte della vittima sopraggiunta per cause non ricollegabili al fatto illecito: questo è l’unico significato da attribuire all’inciso contenuto nelle decisioni richiamate.
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 9011 del 21 marzo 2022