Il rapporto di coniugio quale giustificato motivo per il trattenimento in Italia
Il rapporto di coniugio costituisce giustificato motivo per il trattenimento in Italia in violazione dell’ordine di allontanamento del questore?
Nel caso di specie la tesi difensiva relativa alla sussistenza del rapporto di coniugio, asseritamente con una cittadina italiana costituisce un “giustificato motivo” per il trattenimento in Italia in violazione dell’ordine di allontanamento del questore. Tesi negata dal giudice prevalendo, in termini negativi, la pericolosità sociale del ricorrente, desunta dalle condanne a suo carico.
Gli elementi sottoposti alla valutazione del giudice, nel caso del reato in questione, sono costituiti dall’esistenza di un ordine del questore valido, efficace e legittimamente emesso, dall’effettivo trattenimento dell’imputato in Italia oltre il termine concesso per l’allontanamento spontaneo, e dall’eventuale esistenza di un “giustificato motivo“, che escluda l’antigiuridicità della condotta o la volontarietà della stessa.
Quanto alla sussistenza di un giustificato motivo per il trattenimento, deve ribadirsi che «Ai fini dell’individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore allo straniero clandestino di lasciare il territorio dello Stato, di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma» (Cass., Sez. 1, n. 27214 del 08/03/2022, Rv. 283448).
La sentenza, escludendo che la situazione addotta dall’imputato, cioè il rapporto di coniugio, costituisca un giustificato motivo per il trattenimento, ha valutato la tesi difensiva e l’ha respinta con una motivazione logica e conforme al principio sopra indicato, non emergendo che tale condizione personale comportasse, come conseguenza, la difficoltà o pericolosità dell’adempimento all’ordine del questore.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 n. 20247 del 2024