Rapporto tra Stalking e Maltrattamenti nelle relazioni affettive
Il rapporto tra il delitto di stalking di cui all’articolo 612-bis cod. pen. e quello di maltrattamenti in famiglia nelle relazioni affettive è oggetto di valutazione ed interpretazione.
Ed infatti, come evidenziato da Sez. 3, n. 31390 del 30/03/2023, Piccoli, n.m., il Giudice delle leggi (Corte cost., sentenza n. 98 del 2021) «ha affidato all’interprete il compito di stabilire se relazioni affettive – per così dire – non tradizionali (in quel caso si trattava di un rapporto sentimentale protrattosi nell’arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell’abitazione dell’altro) possano farsi rientrare nelle nozioni di “famiglia” o di “convivenza”, alla stregua dell’ordinario significato di queste espressioni».
Ma immediatamente dopo ha ammonito che, «in difetto di una tale dimostrazione, l’applicazione dell’art. 572, cod. pen., in casi siffatti – in luogo dell’art. 612-bis, secondo comma, cod. pen., che pure contempla espressamente l’ipotesi di condotte commesse a danno di persona “legata da relazione affettiva” all’agente – apparirebbe come il frutto di una interpretazione analogica a sfavore del reo della norma incriminatrice: una interpretazione magari sostenibile dal punto di vista teleologico e sistematico (…), ma comunque preclusa dall’art. 25, secondo comma, Cost.».
Invero, secondo la Corte costituzionale citata, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici (art. 14, preleggi), immediato precipitato del principio di legalità (art. 25 Cost.), nonché la presenza di un apparato normativa che amplia lo spettro delle condotte prevaricatrici di rilievo penale tenute nell’àmbito di relazioni interpersonali non qualificate, impongono, nell’applicazione dell’art. 572 cod. pen., di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” nell’accezione più ristretta: quella, cioè, di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale, da una duratura comunanza d’affetti, che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché, ovviamente, non necessariamente continua.
Così, la successiva giurisprudenza ha affermato che, nel caso di convivenza more uxorio, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile soltanto per le condotte tenute fino a quando la convivenza non sia cessata, mentre le azioni violente o persecutorie compiute in epoca successiva possono integrare il delitto di atti persecutori (così Sez. 6, n. 45095 del 17/11/2021, Havirneanu Sez. 2, n. 10222 del 23/01/2019, C., Rv. 275617; Sez. 6, n. 39532 del 06/09/2021, B., Rv. 282254, ribadita da Sez. 6, n. 45095 del 17/11/2021, H., Rv. 282398; Sez. 6, n. 9663 del 16/02/2022, dep. 21/03/2022, P., n. m.; Sez. 6, n. 15883 del 16/03/2022, Di Trocchio, n.m.).
Quanto ai profili strutturali, si è del resto evidenziato (Sez. 6, n. 30704 del 19/05/2016, D’Aversa, n.m.) che «l’oggettività giuridica delle due fattispecie di cui agli artt. 572 e 612 bis cod. pen. è diversa, poiché il primo è un reato contro l’assistenza familiare ed il secondo è un reato contro la libertà morale e che diversi sono i soggetti attivi e passivi delle due condotte illecite, ancorché le condotte materiali dei reati appaiano omologabili per modalità esecutive e per tipologia lesiva».
Venendo ai rapporti fra le due fattispecie incriminatrici si è ritenuto che, salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612-bis, comma primo, cod. pen. – che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie – è invece configurabile l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale (Sez. 6, n. 24575 del 24/11/2011 (dep. 2012) Frasca, Rv. 252906).
Corte di Cassazione, Sez. III penale, ud. 8 marzo 2024 (dep. 21 maggio 2024), n. 20012
