La sospensione del processo con messa alla prova (introdotta nel Codice di Procedura Penale con la Legge n. 67 del 28 Aprile 2014) è un beneficio che può essere richiesto dall’imputato sin dalla fase delle indagini preliminari o successivamente alla stessa (con termini diversi a seconda del rito). E’, pertanto, necessario, capire i reati ai quali è applicabile l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova.
L’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 bis C.p. “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale“.
I delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del C.p.P. con citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica sono:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell’articolo 590 bis del codice penale;
f) furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.
La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 C. p.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, che ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è applicabile (astrattamente) la disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, occorre avere riguardo alla pena massima prevista per la reato-base, senza tenere conto delle circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. (Cass., Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016).