Reati edilizi e tenuità del fatto
Nell’ambito dei reati edilizi è possibile applicare la causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen.?
Non vi è dubbio circa la applicabilità anche ai reati edilizi della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen., in quanto essa prevede (Corte cost., sent. n. 120 del 2019) «una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l’altrettanto generale presupposto dell’offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge», che persegue (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022) finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo, attraverso la responsabilizzazione del giudice nella sua attività di valutazione in concreto della fattispecie sottoposta alla sua cognizione» ed il cui scopo primario (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016), è «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (la relazione illustrativa del d. lgs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fatto).
Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l’area del diritto penale sostanziale. Sul punto, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, hanno stabilito che «l’istituto della non punibilità per particolare tenuità dell’offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull’utilità e necessità della pena. Al contrario, il legislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile quella causa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla pena edittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno degli altri indicatori idonei ad escludere la particolare tenuità dell’offesa elencati al secondo comma dello stesso art. 131-bis ha diretto e generale riguardo al tipo di bene giuridico protetto».
La Corte ha, anche recentemente, ribadito (Sez. 3, n. 24396 del 20/01/2022) che, nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. sono costituti: dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); dalla destinazione dell’immobile; dall’incidenza sul carico urbanistico; dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; dall’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento (ex multis Cass. Pen. III n. 19111 del 10/03/2016, n. 47039 del 08/10/2015).
Recentemente, dopo le modifiche introdotte all’articolo in parola ad opera della c.d. “Riforma Cartabia” (d.lgs. 150/2022), questa Corte ha ritenuto (Sez. 4, n. 38909 del 22/06/2023) che possano costituire indici di particolare tenuità del fatto sia la «modestia intrinseca dell’intervento edilizio», sia la condotta susseguente al reato.
A tal fine, dopo la citata novella, può costituire oggetto di valutazione, quale condotta post factum rilevante, anche la demolizione – o comunque rimozione – dell’abuso (Sez. 3, n. 4123 del 11/07/2017, dep. 2018), purché, tuttavia effettuata spontaneamente ed immediatamente dopo la contestazione, e non solo a seguito, ed in ottemperanza, all’ordinanza di demolizione adottata dal Comune (Sez. 3, n. 13263 del 10/02/2021).
Per contro, la Corte (Sez. 3, n. 16979 del 24/03/2022) ha evidenziato la rilevanza, quale indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto, della «contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell’intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell’opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell’ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali)».
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 3 n. 13834 del 2024
