Reato di esercizio di una casa di prostituzione aggravato
(aggravante di cui all’art. 4 n. 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75)
Ai sensi dell’art. 4 n. 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75: “È vietato l’esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all’amministrazione di autorità italiane. … La pena è raddoppiata … se il fatto è commesso ai danni di più persone.“
Quanto all’applicazione dell’ aggravante di cui all’art. 4 n. 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 al reato di esercizio di una casa di prostituzione, si registrano nella giurisprudenza di legittimità due indirizzi interpretativi.
Ad un risalente indirizzo secondo cui per la nozione di casa di prostituzione non e essenziale la pluralità dei soggetti che nella stessa si prostituiscono, essendo sufficiente che, oltre alla persona che sovraintende all’esercizio, vi dimori una meretrice, che si dedichi al turpe commercio, o che la stessa vi si rechi abitualmente per ì convegni carnali.
Pertanto, la pluralità di prostitute, non essendo un elemento costitutivo del delitto previsto dall’art. 3 n.1 1.20 febbraio 1958, n.75, può ben essere considerata una circostanza aggravante dello stesso ai sensi dell’art.4 n.7 stessa legge (Sez 3, n. 1388 del ‘ 23/11/1967, Rv. 106626 – 01; Sez. 3, n. 2730 del 05/11/1999, Rv. 215759 – 01; Sez. 3, n. 21090 del 27/02/2007, Petrosillo, Rv. 236739 – 01), si è in tempi più recenti formato altro indirizzo che esclude l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art, 4 n. 7 della legge 20 febbraio 1958 n. 75, del fatto commesso in danno di più persone, con la fattispecie di esercizio di una casa di prostituzione.
Si è affermato che, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 3, comma primo, n. 1 della legge 20 febbraio, n. 1958, n. 75, la nozione di “casa di prostituzione” implica necessariamente la presenza di una pluralità di persone esercenti il meretricio, con facoltà, per chiunque ne abbia conoscenza, di poter accedere liberamente in quel luogo (Sei, 3, n. 29421 del 07/03/2019, Rv. 276357 – 01; Sez. 3, n. 13005 del 27111/2014, Rv. 262856 – 01; Sez. 3, n. 38941 del 28/09/2011, Rv. 251385 – 01).
Ciò detto, ritiene la giurisprudenza di legittimità maggiormente condivisibile tale ultimo indirizzo (cit. Cass., Sez. 3 n. 32942 del 2023).