Con la Legge 23 Marzo 2016, n. 41, entrata in vigore il 25 Marzo 2016 è stato introdotto nel Codice Penale l’art. 589 bis che disciplina il reato di omicidio stradale.
Con il reato di omicidio stradale si intende punire con la reclusione da due a sette anni chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (comma 1 art. 589 bis C.p.).
Il secondo comma prevede la reclusione da otto a dodici anni nel caso in cui si cagioni la morte di una persona ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La norma fa riferimento agli articoli 186, comma 2, lettera c) (nell’ipotesi di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), e 187 ( guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope) del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore che cagioni per colpa la morte di una persona nell’ipotesi di cui all’art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d) – (attività di trasporto di persone o di cose, autoveicoli di massa superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio, autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati), del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, e in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), ( tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), del medesimo D.lgs n. 285 del 1992 .
Inoltre il reato di omicidio stradale si applica a chiunque cagioni per colpa la morte di una persona, con la reclusione da cinque a dieci anni, nelle ipotesi di:
- guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera b), ovvero in caso tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285;
- velocita’ pari o superiore al doppio di quella consentita nei centri urbani ovvero su strade extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
- attraversando un’intersezione con il semaforo rosso ovvero circolando contromano;
- manovra di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
In tali casi la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta’ dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
La pena e’ diminuita fino alla meta’ qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.
Qualora il conducente cagioni la morte di piu’ persone, ovvero la morte di una o piu’ persone e lesioni a una o piu’ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.
L’unico limite è rappresentato dal fatto che la pena non puo’ superare gli anni diciotto.
Il successivo art. 589-ter disciplina la fuga del conducente in caso di omicidio stradale. Nell’ipotesi di cui all’art. 589-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la pena e’ aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo’ essere inferiore a cinque anni.