La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la revoca del decreto di concessione della messa alla prova a seguito del mancato risarcimento del danno alla persona offesa.
Nel caso di specie la revoca della messa alla prova era stata disposta in conseguenza del mancato versamento delle rate mensili, a titolo risarcitorio, concordate tra l’imputato e la persona offesa all’interno di una scrittura privata, e che a sua volta integrava il programma di trattamento elaborato dall’ U.E.P.E.
Il Giudice di prime cure, recependo le modalità risarcitorie indicate della scrittura privata, sottraeva alla libera disponibilità delle parti i profili attinenti alle modalità e ai tempi dell’adempimento della obbligazione stessa. Ne consegue che, l’indicazione degli obblighi risarcitori del soggetto ammesso alla prova risulta del tutto autonoma dal sottostante accordo privatistico in quanto assurge ad autonomo contenuto del provvedimento, di natura pubblicistica, da cui dipende la possibilità di estinzione del reato.
Va premesso che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 C.p., in relazione non soltanto all’idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, C.p.P. (Corte di Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34878 del 13/06/2019).
Sul punto, continua la sentenza in esame: “Nemmeno è possibile ritenere sussistente una assoluta impossibilità di adempimento tale da legittimare la messa alla prova a prescindere dall’adempimento dello stesso nel termine fissato proprio perché la presenza di una tale iniziativa appare essere coessenziale rispetto alle finalità di recupero cui l’istituto della messa alla prova è destinato“.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 n. 33517 Anno 2021