Relazione Investigativa nell’addebito della separazione dei coniugi

relazione investigativaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’addebito della separazione, qualora la stessa derivi dalla prova documentale della violazione del dovere di fedeltà, acquisita mediante la relazione investigativa.

Quanto all’utilizzo della relazione investigativa redatta da tecnico incaricato da una delle parti del giudizio, la liceità di tale condotta è stata dalla giurisprudenza di legittimità reiteratamente affermata: così, nell’ambito dei rapporti di lavoro, ove è consentito al datore di incaricare un’agenzia investigativa al fine di verificare condotte illecite da parte dei dipendenti (fra le altre, Cass. 22 novembre 2012, n. 20613; Cass. 8 giugno 2011, n. 12489; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26991, quest’ultima discorrendo della facoltà del datore di ricorrere ai mezzi necessari ad assicurare la stessa sopravvivenza dell’impresa contro attività fraudolente; Cass. 9 luglio 2008, n. 18821; Cass. 7 giugno 2003 n. 9167).

Nel contesto della materia familiare, parimenti il ricorso all’ausilio di un investigatore privato è ammesso (così come la conseguente relazione investigativa), laddove la giurisprudenza di legittimità ne ha soltanto dichiarato la non ripetibilità delle spese (Cass. 12 aprile 2006, n. 8512; Cass. 24 febbraio 1975, n. 683).

Invero, alla luce del principio secondo cui, in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l’inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l’addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale (da ultimo, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618).

Ciò vuol dire che, a fronte dell’adulterio, il richiedente l’addebito ha assolto all’onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell’efficienza causale dal medesimo svolta; spetta, di conseguenza, all’altro coniuge di provare, per evitare l’addebito, il fatto estintivo e cioè che l’adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza era mero simulacro.

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 11516 Anno 2014

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