Remissione di querela in tema di atti persecutori
La remissione di querela comporta l’improcedibilità del reato secondo le disposizioni di cui all’art. 612-bis c.p., comma 4: “La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma“.
Sul punto, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato come, in tema di atti persecutori, ai fini della irrevocabilità della querela ai sensi dell’art. 612-bis c.p., comma 4, sia necessario che nella imputazione sia contestato in modo chiaro e preciso che la condotta è stata realizzata, congiuntamente, con minacce reiterate ed integranti i caratteri della circostanza aggravante di cui all’art. 612 c.p., comma 2; contestazione nel caso di specie non esplicitamente formulata (Cass., Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019).
Nel caso di specie, il quesito a cui occorre dare risposta è se l’effetto estintivo possa riconoscersi nei casi in cui gli atti di remissione ed accettazione si siano perfezionati in sede extraprocessuale e siano stati depositati presso la cancelleria del giudice a quo.
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 3034 del 2021, è stato, invero, ribadito l’indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall’autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l’art. 612-bis c.p., comma 4, facendo riferimento alla remissione “processuale“, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 c.p., e 340 c.p.p., che prevede la possibilità effettuare la remissione anche con tali modalità (Cass., n. 18477 del 2016).
L’esplicito riferimento normativo indicato evidenzia, infatti, come solo la ricezione degli atti da parte della polizia giudiziaria possa soddisfare, per esplicita scelta del legislatore, le esigenze di effettiva verifica della libertà di autodeterminazione della parte offesa che la previsione della dimensione esclusivamente processuale della remissione sottende.
Deve essere, pertanto, qui affermato come, in tema di atti persecutori, non è idonea ad estinguere il reato la remissione di querela, formata in sede extraprocessuale e depositata nella cancelleria del giudice a quo a corredo dell’impugnazione, in quanto atto non perfezionato davanti all’autorità giudiziaria, nè davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l’art. 612-bis c.p., comma 4, facendo riferimento alla remissione “processuale“, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., che prevede la possibilità di effettuare la remissione solo con tali modalità.
Corte di Cassazione penale, Sez. V, 10 febbraio 2022, n. 4890