La revoca della patente di guida costituisce sanzione amministrativa accessoria alla condanna per il reato contestato, ma l’intervenuta estinzione di tale reato per esito positivo della messa alla prova preclude l’applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale (Cass., Sez.6, n.29796 del 25/05/2017; Cass., Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016; Cass., Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016; Cass., Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015).
In particolare, il legislatore del 2014, si è preoccupato, infatti, con l’art.3, comma 11, della Legge 28 Aprile 2014, n.67, di inserire nel Codice Penale l’art. 168 ter che, al secondo comma, prevede espressamente che l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge. (Cass., n. 18348/2021).
Ma l’art. 224 Codice della Strada, che regola specificamente la situazione, al comma 3 prevede che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato comporti l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria, mentre nel caso di estinzione del reato per altra causa, e quindi anche per esito positivo della messa alla prova, il Prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 C.d.S., nelle parti compatibili. (Cass., n. 18348/2021).
In tal senso l’art. 219 C.d.S. stabilisce che: Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile.