Rigetto della richiesta messa alla prova: deducibilità in appello

Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta al questione inerente la deducibilità, in appello, del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, avanzata nel giudizio abbreviato di primo grado.

Sul punto, si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità tra le decisioni che hanno ritenuto come la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non precluda all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Cass., Sez. 6, n. 30774 del 13/10/2020; n. 29622 del 2018; n. 44888 del 2018; n. 30983 del 2019; n. 47109 del 2019), e l’opposta opzione ermeneutica (Cass., Sez. 4, n. 42469 del 03/07/2018; n. 22545 del 2017), fondata sul rilievo per cui la connotazione di rito alternativo assegnata all’istituto di cui all’art. 168-bis C.p., e la sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta ex art. 438 C.p.P., escludono, in assenza di una espressa previsione di convertibilità dell’un rito nell’altro, la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio.

L’interpretazione, divenuta maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità, è quella favorevole alla deducibilità della questione, in forza della quale la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Cass., Sez. 5, n. 19368 dell’8/06/2020; Sez. 6, n. 47109 del 31/10/2019; Sez. 3, n. 30983 del 20/02/2019; Se. 4, n. 29622 del 15/02/2018).

Alla piena condivisibilità delle argomentazioni in diritto poste a fondamento delle citate decisioni richiamate, va ulteriormente aggiunto come siffatta soluzione abbia registrato l’autorevole avallo della Corte Costituzionale che, nella sentenza “interpretativa di rigetto” del 3 Aprile – 29 Maggio 2019, n. 131, nel tracciare l’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 464-bis, comma 2 e 521, comma 1, C.p.P. si è esplicitamente confrontata con il duplice orientamento ermeneutico offerto sul tema dalla Corte di legittimità. In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato come al principio secondo cui “electa una via, non datur recursus ad alteram“, richiamato in talune sentenze, questa stessa Corte abbia “plausibilmente replicato che la domanda di giudizio abbreviato conseguente al rigetto della richiesta, formulata in via principale, di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova previa riqualificazione del fatto contestato deve necessariamente intendersi come presentata con riserva; e più in particolare con riserva di gravame, in sede di appello, contro il provvedimento di diniego del beneficio già richiesto in via principale, che non può pertanto intendersi come implicitamente rinunciato all’atto della richiesta del rito abbreviato“.

Corte di Cassazione Sent. Sez. 5 n. 2510 Anno 2021

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