Sottrazione consensuale di minorenni
Dispositivo dell’art. 573 Codice Penale
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.
L’art. 573 cod. pen., nel testo applicabile al caso di specie ratione temporis, si limitava a prevedere, al primo comma, che «[L]’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale». Il secondo comma dell’art. 573 cod. proc. pen. aggiungeva, inoltre, che «[L]’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato».
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato questa disposizione, ritenendo che, in caso di assoluzione dell’imputato, la parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. e in deroga all’art. 538 cod. proc. pen., è legittimata ad impugnare la sentenza di proscioglimento, chiedendo, ai fini della propria domanda di risarcimento, di affermare la responsabilità dell’imputato ai soli effetti civili, secondo i parametri propri del diritto penale e non secondo quelli del diritto civile (ex plurimis: Sez. 3, n. 12255 del 29/11/2018, P., Rv. 275473- 02; Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, Sdolzini, Rv. 268894; Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., 251061).
Secondo questo orientamento, il giudice dell’impugnazione ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i medesimi poteri che avrebbe dovuto esercitare il giudice che ha prosciolto; pertanto, se si fosse convinto che tale giudice ha sbagliato nell’assolvere l’imputato, ben avrebbe potuto affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all’art. 622 cod. proc. pen) condannarlo al risarcimento e alle restituzioni, in quanto l’accertamento incidentale equivale virtualmente – ora per allora- alla condanna di cui all’art. 538, comma 1, cod. proc. pen., che non venne pronunciata per errore (cfr. Sez. U, n. 25083 de 11/07/2006, Negri, Rv. 233918- 01; Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, Sdolzini, Rv. 268894; Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., 251061; Sez. 1, n. 17321 del 26/04/2007, Viviano, Rv. 236599- 01).
Nel giudizio, instaurato a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile, il giudice, dunque, ferma restando l’intangibilità delle statuizioni penali, è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell’imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile (Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Cortesi, Rv. 262708; Sez. 4, n. 42995 del 18/06/2015, Gentile, Rv. 264751); il giudice dell’impugnazione deve, infatti, formulare, sia pure in via incidentale e al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato, sebbene questa sia stata esclusa con sentenza passata in giudicato.
Come di recente chiarito da questa Corte (Sez. 6, n. 6082 del 15/01/2026, non mass.; Sez. 6, n. 649 del 18/12/2025, dep. 08/01/2026, Rv. 289143-01) questa interpretazione della disciplina dell’impugnazione per i soli interessi civili è stata oggetto di un profondo ripensamento a causa del suo obiettivo contrasto con il cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza riconosciuto dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU, dall’art. 48 CDFUE, nonché dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Queste disposizioni, infatti, riconoscono il diritto alla presunzione di innocenza sotto un duplice aspetto: per un verso, attribuiscono una garanzia procedurale nel contesto del processo penale, con implicazioni in ordine all’onere della prova, all’applicabilità di presunzioni di fatto e di diritto, al privilegio contro l’autoincriminazione, alla pubblicità preprocessuale e alle espressioni premature del convincimento da parte del giudice o di altri funzionari (Corte EDU, Grande Camera,’ 12/07/2013, Allen c. Regno Unito, § 93; Corte EDU, Grande Camera, 11/06/2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito, § 101); per altro verso, una volta che il procedimento penale sia stato definito con una pronuncia di assoluzione o con proscioglimento in rito (e, dunque, senza che la responsabilità penale sia stata accertata), riconoscono all’imputato il diritto di essere trattato dalle pubbliche autorità e dai pubblici ufficiali come persona innocente, impedendo che, nel contesto di un procedimento successivo, possano essere emessi provvedimenti che presuppongano la sua responsabilità in ordine al reato che gli era stato
contestato e dal quale è stato assolto (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 12 luglio 2013, Allen contro Regno Unito; Corte EDU, Grande Camera, 28/06/2018, G.I.E.M. s.r.l. c. Italia, § 314; Corte EDU, Grande Camera, 11/06/2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito, §§ 102 e 108; Corte EDU, 20/10/2020, Pasquini c. San Marino).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Corte d’appello di Lecce in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all’art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, e all’art. 48 CDFUE – dell’art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. In questa sentenza la Corte costituzionale ha chiarito che la disposizione censurata – che mira a soddisfare un’esigenza di tutela della parte civile: quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell’impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle sue pretese risarcitorie o restitutorie, anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell’imputato – non viola il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell’ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione europea, perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l’imputato prosciolto dall’accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili.
La Corte costituzionale ha, infatti, rilevato che il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.); inoltre, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia, il giudice penale, chiamato a decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili ex art. 578 cod. proc. pen., è tenuto ad applicare la regola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quella dell’«alto grado di probabilità logica».
Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza Calpitano, hanno recepito questa interpretazione costituzionalmente orientata e hanno rilevato che «Il vincolo negativo posto dalla sentenza n. 182 cit. implica che l’art. 578 cod. proc. pen. non può essere interpretato nel senso che l’accertamento della responsabilità civile da parte del giudice di appello penale, esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, equivalga ad affermazione, sia pur incidenter tantum, di responsabilità penale» (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01). Dunque, in presenza di prescrizione, la condotta dell’imputato deve essere valutata secondo i parametri dell’illecito civile, e non più come reato, essendo questo ormai estinto, poiché, una volta formatosi il giudicato sulla dichiarazione di prescrizione, non è più consentito al giudice dell’impugnazione alcun rilievo in ordine alla responsabilità penale, neppure ai fini della valutazione della responsabilità civile, che deve, pertanto, essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile.
Sulla base di tali premesse ermeneutiche, questa Corte ha affermato che “In tema di impugnazioni, la parte civile, che propone ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato, non può dedurre l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pena, una volta formatosi il giudicato assolutorio sui capi penali.” (Sez. 6, n. 649 del 18/12/2025, dep. 08/01/2026, Rv. 289143- 01).
Ed invero, una volta divenuta intangibile l’assoluzione o, comunque, il proscioglimento dell’imputato, al giudice dell’impugnazione non è più consentito alcun rilievo, neppure incidentale e ai soli fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in ordine alla responsabilità penale dell’imputato, in quanto la valutazione della fondatezza dell’azione risarcitoria o restitutoria proposta nel processo penale, al fine di garantire il rispetto della presunzione di innocenza sancita dall’art. 27, comma 2, Cost. e dall’art. 6 CEDU, deve essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile, rimanendo perciò precluse censure che presuppongono, anche implicitamente, una rivalutazione della responsabilità penale. (v. Sez. 6, n. 649/2025 e Sez. 6, n. 6082/2026, già citate nonché, da ultimo, in senso conforme, Sez. 3, n. 11298 del 20/01/2026, non mass.).
Corte di Cassazione Penale Sez. 6 sentenza n. 14466 del 2026
