Rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice

Rinnovazione del dibattimento Trasmissione degli atti al Prefetto per irrogare le sanzioni amministrative accessorie Affissione del crocifisso nelle aule scolastiche Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative Mancato risarcimento del danno alla persona offesa Recidiva nel biennio Il controllo di logicità Esito positivo della messa alla prova Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività Imputazioni plurime e cumulative misura di prevenzione del controllo giudiziario Il Mobbing Tempestività della querela Condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Competenza a decidere sulla Reati ai quali è applicabile permesso di soggiorno per motivi umanitari Giudizio di rinvio Scritto anonimo Decreto di citazione a giudizio Guida in stato di alterazione psico-fisica Provvedimento abnorme Provocazione modifica della qualificazione giuridica della condotta Programma di trattamento Caparra confirmatoria Mutatio ed emendatio libelli Ripudio Amministrazione di sostegno Divario minimo d'età Revoca della patente di guida quantificazione della sanzione accessoria Legittimazione ad impugnare Iscrizione della messa alla prova nel casellario giudiziario Sostituzione della pena Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Tempus regit actum Il decreto penale di condanna Interesse concreto ad impugnare da parte del pubblico ministero Interesse ad impugnare Dissenso Correlazione tra accusa e sentenza Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria Determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Riproduzione abusiva di opere Presupposti legittimanti l'istituto della messa alla prova Decreto di citazione a giudizio ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione Sanzione amministrativa accessoria Responsabilità del titolare di un blog Revoca del lavoro di pubblica utilità Eccezione di nullità del decreto penale di condanna Revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova Lavori di pubblica utilità Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa questione inerente la rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice nell’ambito del processo penale trova fondamentali presupposti nella giurisprudenza di legittimità (in primis Cass. S.U. n. 41736 del 2019).

La rinnovazione del dibattimento viene introdotta dall’art. 525 C.p.P., primo e secondo comma:

La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.

Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.

La norma introduce due principi: l’immediatezza della deliberazione e l’immutabilità del giudice.

L’art. 525, comma 2, prima parte, C.p.P. stabilisce che alla deliberazione della sentenza (che deve aver luogo subito dopo la chiusura del dibattimento) “concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento“.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la predetta disposizione, “nel fissare la regola dell’immutabilità del giudice, attua il principio di immediatezza che postula la tendenziale identità tra il giudice che assume le prove e il giudice che decide“; inoltre, “la ratio della rinnovazione della prova dichiarativa – garantita all’imputato dall’art. 111, terzo comma, Cost. – si fonda sull’opportunità di mantenere un rapporto diretto tra giudice e prova, non assicurato dalla mera lettura dei verbali: vale a dire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche non verbali, prodotti dal metodo dialettico dell’esame e del controesame, che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio. La regola del riesame del dichiarante, in presenza di una richiesta di parte, costituisce uno dei profili del diritto alla prova, strumento necessario del diritto di azione e di difesa, e, in pari tempo, uno degli aspetti essenziali del modello processuale accusatorio, espresso dal vigente codice di rito, la cui osservanza è ragionevolmente presidiata dalla nullità assoluta, massima sanzione processuale” (Corte cost., n. 205 del 26/05/2010).
La disposizione imporrebbe, quindi, “in presenza di una richiesta di parte“, quanto meno la rinnovazione delle sole prove dichiarative, non anche di quelle precostituite.
La formulazione letterale dell’art. 525, comma 2, prima parte, C.p.P. evidenzia inequivocabilmente che, in virtù del principio d’immutabilità del giudice, l’intero “dibattimento” deve svolgersi dinanzi al giudice nella composizione che provvederà alla deliberazione conclusiva.
La sanzione di nullità assoluta comminata in caso di violazione del predetto precetto rende ininfluente il consenso eventualmente prestato dalle parti alla violazione, poiché, ai sensi dell’art. 179, comma 2, C.p.P., “sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge“.
A seguito del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, il dibattimento deve essere integralmente rinnovato, il che comporta la necessità della ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492 C.p.P.), dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493 C.p.P.), dai provvedimenti relativi all’ammissione (art. 495 C.p.P.), dall’assunzione delle prove “che siano state ammesse ai sensi degli artt. 495, comma 1, – 190, comma 1, – 190-bis secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss.C.p.P..

Il principio d’immutabilità del giudice non è, quindi, violato allorché il giudice diversamente composto si sia limitato al compimento di attività od all’emissione di provvedimenti destinati ad aver luogo prima del dibattimento, quali, ad esempio:
– gli atti urgenti previsti dall’art. 467 C.p.P.;
– l’autorizzazione alla citazione di testimoni ex art. 468 C.p.P.;
– la verifica della regolare costituzione delle parti ex art. 484 C.p.P., con connessa eventuale rinnovazione della citazione ex art. 143 disp. att. C.p.P., oppure constatazione dell’assenza dell’imputato ex artt. 484, comma 2-bis, 420-bis, 420-quater e 420-quinquies C.p.P., od infine rinvio del dibattimento nei casi di impedimento (riconosciuto legittimo) dell’imputato o del difensore ex artt. 484, comma 2-bis, e 420-ter C.p.P.;
– la decisione delle questioni preliminari ex art. 491 C.p.P.

Quanto a quest’ultimo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha già evidenziato che, a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento (che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 C.p.P.), e pertanto, ferma restando l’improponibilità di questioni preliminari in precedenza non sollevate (a norma dell’art. 491, comma 1, infatti, le questioni preliminari “sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti“), il giudice, nella composizione sopravvenuta, ha il potere di valutare ex novo le questioni tempestivamente proposte dalle parti e decise dal giudice diversamente composto (cfr. Cass., Sez. 6, n. 3746 del 24/11/1998, e Sez. 1, n. 36032 del 05/07/2018, entrambe in tema di competenza per territorio).
Non può, pertanto, ritenersi che la necessità della rinnovazione riguardi le sole attività istruttorie, poiché l’art. 525, comma 2, prima parte, fa espresso riferimento al “dibattimento“, e tale non può che essere quanto meno quello che ha inizio dopo la dichiarazione della sua apertura (art. 492 C.p.P.), comprensivo, quindi, delle attività processuali disciplinate dagli artt. 493 e 495 C.p.P., risultando arbitrario limitarne l’oggetto alla sola istruzione dibattimentale (disciplinata dagli ancora successivi artt. 496 ss. C.p.P.), ovvero ad un suo mero segmento.
Né può essere condiviso l’orientamento per il quale non viola il principio d’immutabilità del giudice, e non è, quindi, causa di nullità della sentenza, il mutamento del giudice immediatamente dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492 C.p.P.), ma prima della decisione sull’ammissione delle prove: appare, invero, evidente, in senso contrario, che la dichiarazione di apertura del dibattimento costituisca logicamente il momento iniziale di esso.
Nella nozione di “dibattimento” ex art. 525, comma 2, prima parte, rientra, pertanto, anche la dichiarazione della sua apertura ex art. 492 C.p.P.

Cionondimeno, non è necessario che il giudice, nella diversa composizione sopravvenuta, rinnovi formalmente l’ordinanza ammissiva delle prove chieste dalle parti, perché i provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto e non espressamente revocati o modificati conservano efficacia.
Tanto si desume dall’art. 525, comma 2, ultima parte, C.p.P., a norma del quale, “se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati“.

La disposizione di cui all’art. 525, comma 2, prima parte, C.p.P. non comporta, quindi, la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 C.p.P., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati.
Invero, la garanzia dell’immutabilità del giudice attribuisce alle parti il diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l’ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate.
Resta ferma anche la possibilità che il giudice ritenga necessaria, d’ufficio, la ripetizione, anche pedissequa, delle predette attività.

Né può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l’insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine (la cui fruizione può, ad esempio, rivelarsi ineludibile quando la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno, ed occorra quindi consentire l’eventuale presentazione di una nuova lista ai sensi dell’art. 468 C.p.P., senz’altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto legittima formulazione di nuove richieste di prova ex art. 493 C.p.P., come sarà chiarito più ampiamente in seguito).

L’ordinanza ammissiva delle prove resa ex art. 495 C.p.P. dal giudice nella precedente, e poi mutata, composizione non va, pertanto, formalmente rinnovata, se condivisa anche dal giudice nella composizione sopravvenuta, poiché conserva efficacia, se non espressamente modificata o revocata; peraltro, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le parti possono esercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli artt. 468 e 493 C.p.P., ovvero presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate dal nuovo giudice prima di procedere all’assunzione delle prove “che siano state ammesse ai sensi degli artt. 495, comma 1 – 190, comma 1 – 190-bis secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. C.p.P.“.
Ciò, con riguardo agli esami già svolti dinanzi al giudice diversamente composto, comporta la necessità di risolvere più problemi:
– se la ripetizione dei predetti esami vada disposta soltanto su richiesta di parte;
– nel caso in cui si ritenga necessaria la richiesta di parte, chi sia legittimato a formularla e se detta richiesta debba essere comunque accolta o possa essere rigettata.

Per quanto riguarda il primo problema, in applicazione dell’ordinaria disciplina che regola l’ammissione delle prove, appare di tutta evidenza che l’ammissione di una qualsiasi prova (e quindi anche della reiterazione dell’esame del dichiarante già in precedenza escusso dinanzi al giudice diversamente composto) possa essere disposta soltanto su richiesta formulata, ai sensi dell’art. 493 C.p.P., dalle parti.
Analoga facoltà potrebbe essere esercitata d’ufficio dal giudice nella composizione sopravvenuta, anche in difetto di una sollecitazione di parte, soltanto nei limiti consentiti dall’art. 507 C.p.P.

Con riguardo all’individuazione delle parti legittimate a formulare detta richiesta, deve evidenziarsi che, anche a seguito della rinnovazione del dibattimento, il procedimento di ammissione della prova continua ad essere disciplinato dal combinato disposto degli artt. 468 e 493 C.p.P. Trova, quindi, applicazione, anche a seguito della rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, l’art. 468, comma 1, C.p.P., a norma del quale “le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate dall’art. 210 C.p.P. devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame“.
La facoltà di chiedere la rinnovazione degli esami testimoniali può, quindi, essere esercitata soltanto da chi aveva indicato il soggetto da riesaminare in lista ritualmente depositata ex art. 468. Ciò non vale, naturalmente, per gli esami dei soggetti (ad esempio l’imputato) che non vanno previamente indicati in lista.

D’altro canto, la giurisprudenza di legittimità è assolutamente ferma nel ritenere che, quando una parte non fa richiesta di ammissione, oppure rinunzia al già ammesso esame di un proprio testimone, le altre parti hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 C.p.P. (così Cass., Sez. 6, n. 23025 del 09/02/2004; Sez. 1, n. 13338 del 04/03/2015; Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017).
Come anticipato, la prevista necessità di legittimare le parti, a seguito del mutamento della composizione del giudice, ad esercitare nuovamente le facoltà ad esse attribuite dagli artt. 468 e 493 C.p.P., comporta la facoltà di presentare nuove richieste di prova, il che può rendere necessario concedere, se la parte interessata ne faccia richiesta, un breve termine per consentire l’eventuale presentazione di una nuova lista nei tempi e nei modi indicati dall’art. 468 C.p.P.
Ne consegue che la parte che non abbia indicato il nominativo del dichiarante da esaminare nuovamente e le circostanze sulle quali il nuovo esame deve vertere in una lista tempestivamente depositata ex art. 468, non ha diritto all’ammissione, ma può soltanto sollecitare il giudice, all’esito dell’istruzione dibattimentale, a disporre la nuova assunzione delle prove già precedentemente assunte dal collegio diversamente composto ai sensi dell’art. 507 C.p.P., sempre che ricorrano le condizioni di assoluta di necessità ai fini dell’accertamento della verità richieste da quest’ultima disposizione.
Invero ove nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza dinanzi al giudice nella composizione poi mutata, il nuovo giudice, “non avendo alcuna parte esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove“, può disporre d’ufficio la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante.

Resta ferma l’utilizzabilità, ai fini della decisione, anche delle dichiarazioni già assunte dinanzi al giudice diversamente composto, previa lettura ex art. 511 C.p.P., dopo la ripetizione dell’esame dinanzi al giudice nella nuova composizione (se chiesta, ammessa e tuttora possibile), ovvero anche in difetto di essa (se non chiesta, non ammessa o non più possibile).
Le Sezioni Unite hanno già rilevato (sentenza n. 2 del 15/01/1999) che, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 17 del 1994, e n. 99 del 1996), la legittimità dell’allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale, svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito; i verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale “fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice” e che quella fase “pur soggetta a rinnovazione conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta“: di talché “non è irragionevole, né lesivo dei principi di oralità e immediatezza che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale) entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione“. Invero, nel fascicolo per il dibattimento sono presenti anche i verbali di dichiarazioni rese dai soggetti in precedenza esaminati dinanzi al giudice in diversa composizione.

Appare, pertanto, di tutta evidenza che i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice in composizione successivamente mutata, fanno legittimamente parte del fascicolo del dibattimento (dove non confluiscono“, bensì “permangono“).

Ciò premesso, l’art. 511, comma 2, C.p.P. consente la lettura (e la conseguente utilizzazione ai fini della decisione) dei verbali di dichiarazioni rese dinanzi a giudice diversamente composto (anche in difetto del consenso delle parti, sul punto ininfluente) se, per qualsiasi ragione, “l’esame non abbia luogo“, in detta previsione dovendo ritenersi comprese, oltre al caso della prova divenuta medio tempore irripetibile, le altre ipotesi in cui le stesse parti non abbiano richiesto la rinnovazione dell’esame, ovvero il giudice, valutando detta rinnovazione (richiesta della parte legittimata ex art. 468 C.p.P.) manifestamente superflua, abbia deciso di non ammetterla.
Ne consegue che i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice in composizione successivamente mutata, che legittimamente permangono nel fascicolo del dibattimento a seguito del predetto mutamento della composizione del giudice, possono essere utilizzati ai fini della decisione previa lettura ex art. 511 C.p.P., seguendo due distinti itinera iuris, ovvero:
– soltanto dopo il nuovo esame della persona che le ha rese, se chiesto, ammesso ed ancora possibile, ai sensi dell’art. 511, comma 2;
– anche senza la previa rinnovazione dell’esame, ove questo non abbia luogo perché non chiesto, non ammesso o non più possibile.
Quanto alla possibile rilevanza del consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, C.p.P. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, non appare inopportuno precisare che esso:
– non è necessario, quando la ripetizione dell’esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di rinnovazione della parte che ne aveva domandato l’ammissione, oppure perché la ripetizione non sia stata ammessa o non sia più possibile;
– è privo di rilievo, ex artt. 525, comma 2, prima parte, e 179 C.p.P. (che comminano espressamente la sanzione di nullità assoluta), quando la ripetizione dell’esame sia stata chiesta dalla parte legittimata ex art. 468 C.p.P. ed ammessa dal nuovo giudice, ma il nuovo esame non sta stato assunto, pur essendo tuttora possibile, ed in suo luogo sia stata disposta la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante dinanzi al giudice diversamente composto.

A tal proposito, deve considerarsi che, quando le dichiarazioni rese in dibattimento dai soggetti esaminati dal giudice diversamente composto siano state integralmente verbalizzate stenotipicamente, con contestuale registrazione fonografica, il problema della mediazione del primo giudice tra le effettive dichiarazioni e la relativa verbalizzazione si sdrammatizza, risultando le stesse invece completamente e genuinamente riportate, e come tali integralmente conoscibili dal nuovo giudicante. In presenza di tale ausilio tecnico, potrà eventualmente ravvisarsi una giusta ragione per non disporre la pedissequa ripetizione dell’esame.

A prescindere da ogni ulteriore rilievo, trova, quindi conferma, anche a livello convenzionale, la possibilità di gravare legittimamente la parte che intenda ottenere il nuovo esame dinanzi al giudice nella composizione sopravvenuta di un testimone già esaminato dinanzi al giudice nella composizione poi mutata, dell’onere di:
– chiedere il nuovo esame del teste;
– indicare le circostanze decisive in ordine alle quali la nuova audizione del teste dovrebbe avere luogo.
E risultano, conseguentemente, legittime, anche in relazione alle garanzie
convenzionali:

– la mancata rinnovazione dell’esame, in difetto di una richiesta di parte;

– la mancata ammissione della richiesta di rinnovazione dell’esame formulata senza indicare le circostanze decisive in ordine alle quali il nuovo esame dovrebbe avere luogo, ovvero quando le circostanze indicate siano dal giudice ritenute prive di concreto rilievo e, conseguentemente, la rinnovazione dell’esame risulti manifestamente superflua.

Vanno, pertanto, enunciati i seguenti principi di diritto:

«il principio d’immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte,C.p.P., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»;
«l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 C.p.P., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 C.p.P., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»;
«il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, C.p.P. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».

Corte di Cassazione Sez. U. n. 41736 Anno 2019

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